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T.A.R.S.U. ( Modulisica )

 

Le origini dell'attuale tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni risiedono nelle disposizioni della legge 20 marzo 1941, n. 366 (intitolata "Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani"). La prima revisione organica del tributo è stata posta in essere nel 1982, con l'emanazione del D.P.R. 10.9.1982, n. 915 mentre la successiva disciplina di riordino è stata attuata con il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, attualmente in vigore.
Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93 i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti per l'applicazione della tassa.
La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (T.S.R.S.U.) è un tributo annuale dovuto per la fruizione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati - nelle sue varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, recupero, riciclaggio, trattamento, ammasso, deposito e discarica - svolto nell’ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.


Sono soggetti passivi della tassa:
- l'occupante o il detentore (persona fisica o giuridica) dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.
Il titolo che contraddistingue, sul piano giuridico, l'occupazione (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, occupazione abusiva, ecc.) è considerato, ai fini dell'applicazione della tassa, irrilevante.
- il proprietario che concede in locazione appartamenti ammobiliati, sebbene non sia di fatto il vero occupante.
- il singolo occupante o detentore di locali all'interno di centri commerciali integrati e il titolare di quota di multiproprietà.

l'occupante o il detentore di alloggio condominiale.

  • I componenti del nucleo familiare (conviventi) o coloro che usano in comune i locali o le aree risultano obbligati in solido per la medesima prestazione tributaria e ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità.
  • Il rappresentante legale della persona giuridica è obbligato in solido con la società (o ente, istituto, associazione) per la prestazione tributaria.
  • Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione principale, anche se posta in altro comune.

La tassa è dovuta per tutti i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, tenuti a disposizione ed idonei ad essere utilizzati.


Sono soggetti alla tassa:

  • tutti i locali comunque denominati, chiusi o dotati di strutture che ne consentano la chiusura da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
  • i locali pertinenziali o accessori di abitazioni, come box, cantine, seminterrati;
  • le aree scoperte operative.


N.B. La tassa è interamente dovuta per tutti i locali tenuti a disposizione, quand'anche restino temporaneamente chiusi e non frequentati, purchè idonei ad essere utilizzati.


Locali ed aree esclusi:
- le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate, chiuse e prive di arredo;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni, come balconi, terrazze, posti auto scoperti;
- le aree e le parti comuni del condominio,anche se producono rifiuti.
- i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani interni;
- i locali e le aree o loro parti degli impianti sportivi e delle palestre riservati, e di fatto utilizzati, esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica - sportiva;
- i locali delle costruzioni rurali non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati, e le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle costruzioni suddette;
- le costruzioni rurali ad uso abitativo, di fatto non utilizzate;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni ed autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento; nel caso in cui l'utilizzo risulti antecedente rispetto al termine finale indicato nel provvedimento, l'intassabilità dell'unità immobiliare rimane sino all'inizio dell'utilizzazione;
- i locali utilizzati esclusivamente per cabine elettriche, le centrali termiche, i vani ascensore, le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne e simili.
- i locali adibiti a celle frigorifere e locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione);
- i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, fatte salve le parti tassabili;
- i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private nei quali si producono rifiuti non assimilati;
- i locali e le aree di proprietà comunale ed in uso al Comune, adibiti ad uffici comunali o a servizi comunali in gestione diretta;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- l'area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e le aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti; i locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

  • Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi e stati esteri.

La tassa annuale viene calcolata moltiplicando:
la superficie dei locali e delle aree occupate X la tariffa prevista


La superficie dei locali e delle aree occupate
La superficie dei locali occupati o tenuti a disposizione è desunta da planimetrie catastali, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.
La superficie delle aree scoperte è desunta da planimetrie catastali, dal contratto d'affitto o dall'atto di concessione, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno ed al netto delle costruzioni ivi esistenti.


La tariffa
Ai fini dell'applicazione della tassa vengono individuate dalla Giunta Comunale le tariffe, differenziate per categorie di contribuenza, che tengono conto, tra l'altro, della potenzialità di produzione di rifiuti propria delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili e delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

Inizio dell'occupazione
L'obbligazione che sorge dall'applicazione della tassa ha carattere annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.


Variazioni che comportano un aumento del tributo da corrispondere
Per le variazioni delle condizioni di tassabilità, dalle quali deriva un aumento del tributo da corrispondere (ad esempio, cambio di destinazione d'uso con applicazione di una tariffa più elevata, trasferimento in locali di metratura superiore, ecc.) l'obbligazione, calcolata in base ai nuovi parametri, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa.


Variazioni che comportano una diminuzione del tributo da corrispondere
Per le variazioni delle condizioni di tassabilità, dalle quali deriva una diminuzione del tributo da corrispondere (ad esempio trasferimento in abitazione di metratura inferiore rispetto a quella a ruolo, cambio di destinazione d'uso con applicazione di tariffa inferiore, ecc.), l'obbligazione, calcolata in base ai nuovi parametri, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.


Cessazione dell'occupazione
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree estingue l'obbligazione derivante dall'applicazione della tassa dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.


Denuncia di occupazione dei locali


Da chi deve essere presentata
I soggetti passivi hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Entrate Tributarie:
- l'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali tassabili (denuncia originaria);
- le variazioni che comportino mutazioni delle condizioni di tassabilità (denuncia di variazione);


Quando deve essere presentata
- La denuncia originaria e la denuncia di variazione che comporta un aumento della tassa dovuta devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o al verificarsi della variazione ed hanno effetto anche per le annualità successive qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
- La denuncia di variazione che comporta una diminuzione dell'ammontare della tassa dovuta deve essere presentata al verificarsi della variazione; infatti il contribuente avrà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale è stata presentata la denuncia.


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