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RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE


Definizione:
In caso di figlio naturale (cioè figlio di genitori tra loro non coniugati) la dichiarazione di nascita comporta anche il riconoscimento e, pertanto, deve essere effettuata contemporaneamente da entrambi i genitori che intendono riconoscere il figlio, nei termini di tempo sotto riportati.
Il figlio assume, in caso di riconoscimento effettuato da entrambi i genitori contemporanemente, il cognome del padre; in caso di riconoscimento effettuato separatamente dai genitori, il cognome di quello che per primo lo riconosce.

Prerequisiti:
La dichiarazione di nascita deve essere resa:

entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale ove la stessa è avvenuta;
oppure

entro 10 giorni dalla nascita presso l'Ufficio Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza della madre
Non è necessaria la presenza di testimoni.


Per poter effettuare un riconoscimento di figlio naturale è necessario:

avere compiuto il sedicesimo anno d'età;
non devono esservi tra i genitori rapporti di parentela in linea retta e in linea collaterale fino al II° grado o vincoli di affinità in linea retta;
i genitori non devono essere interdetti per infermità mentale.



RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE ANTERIORE ALLA NASCITA


Il riconoscimento di un figlio naturale può essere effettuato anche anteriormente alla nascita del bimbo davanti all'Ufficiale di Stato Civile, dalla sola madre ovvero congiuntamente dal padre e dalla madre.
Non è consentito il solo riconoscimento paterno.

Cosa Occorre:
Per il riconoscimento del figlio naturale posteriore alla nascita (contestualmente alla dichiarazione di nascita dello stesso) necessita:

Documento d'identità valido di chi rende la dichiarazione;
attestazione di nascita rilasciata dell'Ospedale o luogo di cura ove la stessa è avvenuta.
autocertificazione relativa a nascita (con paternità e maternità), residenza, cittadinanza e stato di famiglia dei genitori.

In caso di riconoscimento anteriore alla nascita:

Documento d'identità valido di chi rende la dichiarazione;
certificazione medica in marca da bollo da Lit. 20.000= redatta da uno specialista, attestante lo stato di gravidanza della madre.
autocertificazione relativa a nascita (con paternità e maternità), residenza, cittadinanza e stato di famiglia dei genitori.
Note:
Il nuovo nato verrà inserito nell'anagrafe della popolazione residente nello stato di famiglia della madre.
Il nome imposto al bambimo deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale di Stato Civile e dall'Ufficiale d'Anagrafe.



RICONOSCIMENTO POSTERIORE ALLA NASCITA


Definizione:
Il riconoscimento posteriore alla nascita può essere fatto dal genitore interessato in qualsiasi momento, sia per figli minori sia per figli che hanno già compiuto la maggiore età.

Prerequisiti:
E' necessario rivolgersi ad un Ufficiale di Stato Civile.

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario:

avere compiuto il sedicesimo anno d'età;
non devono esservi tra i genitori rapporti di parentela in linea retta e in linea collaterale fino al II° grado o vincoli di affinità in linea retta;
i genitori non devono essere interdetti per infermità mentale.
Cosa Occorre:
Autocertificazione relativa alla nascita del figlio oppure copia integrale dell'atto di nascita per i nati in Comuni diversi (il documento viene acquisito d'ufficio da parte dell'Ufficiale di Stato Civile);
autocertificazione relativa alle risultanze di nascita, alla residenza, cittadinanza e stato di famiglia del genitore;
dichiarazione di consenso al riconoscimento resa dall'altro genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento (per figlio infrasedicenne);
dichiarazione di consenso al riconoscimento da parte del figlio che ha compiuto i 16 anni;eventuale dichiarazione di scelta del cognome da parte del figlio maggiorenne nel caso che il riconoscimento avvenga da parte del padre.

Note:
Nel caso sia il padre ad effettuare il riconoscimento di un minore successivamente alla madre, competente a decidere in merito al cognome è il Tribunale per i Minorenni di Brescia.
I genitori possono produrre istanza finalizzata all'attribuzione del solo cognome paterno in luogo di quello materno, ovvero all'aggiunta del cognome paterno a quello materno


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