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CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
ai sensi dell'art. 9 della legge 9 Gennaio 1989


Definizione:
Si tratta di contributi erogati dalla Regione Lombardia, a fondo perduto, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche in edifici già esistenti:

edifici di edilizia privata destinati ad uso abitativo
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata
spazi esterni di pertinenza agli edifici di cui sopra
Il contributo può essere concesso anche per opere da realizzarsi su parti comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà dell'handicappato o in locazione.
Contributi:

per costi fino a 5 milioni in misura pari a quella effettivamente sostenuta
da 5 a 25 milioni è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es. per una spesa di 15 milioni il contributo sarà pari a 5 milioni più il 25% di 10 milioni, cioè 7 milioni e mezzo)
per costi da 25 a 100 milioni è aumentato di un ulteriore 5% (es. per una spesa di 80 milioni il contributo è pari a 5 milioni più il 25% di 20 milioni più il 55 di 55 milioni)

Prerequisiti:
Hanno diritto ai contributi:

i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (o coloro che ne esercitano la tutela) per l'immobile nel quale si ha la residenza abituale (che può non coincidere con la residenza anagrafica) e per opere che eliminino ostacoli alla mobilità
coloro che abbiano a carico i soggetti di cui sopra
il condomino
il proprietario dell'immobile
Ove, chi fa la domanda sia un soggetto diverso dall'handicappato, quest'ultimo deve sottoscrivere l'istanza per conferma e adesione.


Cosa Occorre:
La richiesta deve essere fatta sui moduli predisposti dalla Regione, in distribuzione presso l'URP e l'Assessorato ai Servizi Sociali.Ad essa va allegato:

certificato medico in carta libera attestante l'handicap
dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modulo già predisposto dalla Regione riguardante le opere da eseguire
certificato ASL (o copia autenticata attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
preventivo di spesa delle opere da realizzare

La domanda, bollata, deve essere presentata entro il 1 marzo di ogni anno al Comune ove è ubicato l'immobile.
L'Amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti necessari per la concessione del contributo, all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e lo trasmette al Ministero dei Lavori pubblici che, con decreto ministeriale, ripartisce tra le regioni i fondi assegnati. Le Regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti.
La concreta erogazione del contributo avverrà dopo l'esecuzione delle opere in base alle fatture debitamente quietanziate: il richiedente ha pertanto l'obbligo di comunicare al sindaco la conclusione dei lavori con la trasmissione delle fatture citate. Entro 15 giorni il comune, accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto alle indicazione contenute nella domanda provvede all'erogazione del contributo dandone comunicazione al richiedente e all'avente diritto.

Note: I comuni, nei quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione, anche mediante controlli a campione da effettuarsi immediatamente dopo la presentazione della domanda. I contributi sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo.

CONTRIBUTI PER MUTUI D'ACQUISTO PRIMA CASA


Definizione:
Si tratta di un contributo regionale (erogato fino ad un importo massimo di euro 5.593,55) per mutui accesi ai fini dell'acquisto da terzi a titolo oneroso o per il recupero della prima casa d'abitazione (immobile avente ubicazione nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi la propria residenza).
Qualora tra i componenti della famiglia richiedente siano presenti uno o più portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, terzo comma della legge 104/92, il contributo massimo erogabile viene elevato a euro 8.639,63.
Prerequisiti:
L'agevolazione è concessa ai soggetti:

cittadini italiani o dell'Unione europea, ovvero cittadini extracomunitari se in possesso di carta di soggiorno almeno biennale e che esercitano regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
residenti nell'alloggio (sito in un Comune della Regione Lombardia) oggetto di agevolazione entro 18 mesi dalla data del provvedimento di ammissione;
non in possesso di altro alloggio adeguato nel territorio della Regione Lombardia;
che non hanno usufruito di altra agevolazione pubblica per la stessa finalità;
con un reddito imponibile complessivo per l'anno 2001, riferito ai componenti del nucleo familiare riportati nella domanda, non superiore a euro 43.382,38 =, al netto della deduzione di euro 2.065,83 = per ogni figlio a carico alla data di presentazione della domanda, elevato a euro 4.131,66 qualora il figlio si trovi nella condizione di cui all'art. 3 della legge 104/92.
L'alloggio non deve avere le caratteristiche di lusso ai sensi del d.m.ll.pp. 2/8/1969 n. 1072 e la superficie utile non deve essere superiore a mq 95.
La data di stipula del contratto di mutuo non deve essere antecedente al 01/03/1999 e non successiva a 18 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
Il titolo di proprietà dell'alloggio e l'intestazione del mutuo oggetto di agevolazione deve essere in capo ad un componente del nucleo famigliare dichiarato nella domanda.
Alloggi acquisiti in proprietà
Il contratto di mutuo deve essere di tipo ipotecario d'importo non inferiore ad euro 25.822, 84 e di durata non minore di cinque anni. La data di stipula del contratto non deve essere posteriore a 6 mesi dalla data dell'atto notarie od altro atto equivalente di trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di agevolazione.
L'alloggio deve essere acquistato da terzi a titolo oneroso; sono esclusi dal contributo gli alloggi acquisiti per eredità, per donazione ed autocostruiti.
Alloggi recuperati
Sono ammessi agli interventi di recupero definiti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 457/78
Sono ammessi al contributo anche i mutui o prestiti non ipotecari a condizione che il loro importo non sia inferiore a euro 25.822,84, stipulati non prima del 01/03/1999 e di durata non inferiore a 5 anni.

Sono ammessi anche gli alloggi il cui titolo di proprietà sia stato trasferito in capo al richiedente per eredità, donazione od autocostruito.


Cosa Occorre:
Per essere ammessi al contributo, i soggetti interessati devono trasmettere la domanda esclusivamente tramite rete internet, a mezzo del proprio computer o del computer disponibile presso le sedi di SpazioRegione (per Mantova in C.so Vittorio Emanuele n. 57 - 0376223132 - orario d'apertura: da lunedì a venerdì 9.30 -12.30 merc.e ven. 14.30-16.30.).
Qualora la domanda (allegato A) venga presentata alle sedi di SpazioRegione, la stessa firmata in originale viene protocollata e trasmessa a cura degli Uffici regionale alla Unità Operativa Politiche per la Casa Via Fara n. 26 20124 MILANO.
Qualora la domanda venga presentata dal computer personale, il testo stampato e firmato in originale deve essere trasmesso entro 10 giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione Lombardia - Direzione Opere Pubbliche - UO Politiche per la Casa - Via Fara 26 - 20124 MILANO o tramite gli Uffici di protocollo regionale decentrati.
Le domande possono essere trasmette a partire dal 21/10/2002 fino alle ore 12.00 del 20/12/2002.
Istruzioni di Compilazione:
Il testo della domanda digitata in internet deve corrispondere in ogni sua parte al testo cartaceo da inviare alla Regione.
Per la compilazione attenersi alle istruzioni allegate alla domanda stessa.

Note:
Sulla base della disponibilità complessiva di euro 25.822.844,95 verranno ammesse tutte le domande in ordine di graduatoria fino all'esaurimento dei fondi. Nella formazione della graduatoria verrà seguito il seguente ordine di priorità:

giovane coppia che abbia contratto matrimonio (civile o religioso) da non oltre un anno alla data di approvazione del presente provvedimento e i cui componenti, alla stessa data del provvedimento, non abbiano compiuto i 35 anni; ovvero due persone che intendano contrarre matrimonio entro un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento;
gestanti sole alla data di presentazione della domanda;
genitore solo (padre o madre) con figli minori a carico, alla data di presentazione della domanda;
nucleo familiare composto dai genitori (uniti dal vincolo del matrimonio) e 3 o più figli a carico alla data di presentazione della domanda
famiglia non compresa nelle categorie precedenti.

Sono escluse le famiglie costituite da una sola persona, anche in conseguenza di decesso del coniuge, di divorzio e di separazione legale se non conviventi. Sono inoltre escluse le convivenze more uxorio.


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legge ordinaria del Parlamento 05/08/1978 n° 0457 norme per l'edilizia residenziale
Doc. 278A0457.900 di Origine Nazionale
e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 231 del 19/08/1978

riguardante:AMBIENTE -Edilizia e Urbanistica -Edilizia residenziale pubblica


Art. 31. (Definizione degli interventi). -
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2003 ©Comune di Serravalle a Po MN