ACCESSO AGLI ATTI
Definizione:
La legge 7 agosto 1990 n. 241, in attuazione dei principi costituzionali
che disciplinano l'esercizio della funzione amministrativa (art. 97
costituzione) ha previsto istituti di diretta partecipazione dell'interessato
al procedimento amministrativo al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione noché l'imparzialità
dell'azione della medesima.
Con l'affermazione espressa del valore della trasparenza, di cui il
riconoscimento all'accesso costituisce espressione diretta, la legge
241 ha capovolto l'impostazione degli ordinamenti amministrativi tradizionalmente
fondati sulla regola del "segreto" ed ha introdotto il generale
principio della "conoscibilità" dell'azione e dell'organizzazione
amministrativa rispetto alla quale il "segreto " recede a
mero strumento di protezione di interesi determinati, pubblici e privati.
Si badi bene che l'accesso non viene a configurarsi come un generico
ed illimitato diritto all'informazione, ne' come una sorta di azione
popolare diretta a consentire un controllo diffuso e generalizzato sull'Amministrazione
pubblica. La legge infatti ne circoscrive l'ambito di esercizio, sia
sotto il profilo soggettivo (riconoscendone la titolarità in
diretta funzione di tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti),
che sotto quello oggettivo (escludendone l'operatività per talune
tipologie di atti).
L'accesso si esercita nei confronti di:
Atti soggetti al diritto di accesso:
Tutti i documenti amministrativi, ovvero "ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque utilizzati ai fine della attività
amministrativa.
Pertanto l'accesso può validamente esercitarsi su:
- Atti esistenti. Atti cioè "fisicamente"
esistenti presso la P.A.
- Atti già formati o comunque utilizzati dalla
P.A. ai fini della attività amministrativa. Il documento in quanto
forma dell'atto può essere di qualsiasi tipo, sia formato dalla
P.A., anche relativamente ad attività di diritto privato, che
da privati, purche' utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
- Atti interni compresi gli atti endoprocedimentali
(a procedimento concluso) con esclusione della corrispondenza personale).
Limiti al diritto di accesso.
Documenti coperti dal segreto di stato
- Documenti la cui segretezza sia prevista da norme
specifiche (es. atti coperti da segreto istruttorio)
- Atti preparatori diretti alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
- Categorie di atti individuare dai regolamenti delle
singole amministrazioni in relazione alla salvaguardia della sicurezza
ed ordine pubblico, riservatezza di terzi ecc.
- Partecipazione al procedimento (art. 10).
Accesso funzionale alla partecipazione al procedimento (accesso consentito
nella più limitata facoltà di sola presa visione degli
atti):
- Soggetti che per legge debbono intervenire nel procedimento
- Soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale del procedimento è destinato a produrre effetti
- Soggetti diversi dai diretti destinatari, ma che possono
subire pregiudizio dal provvedimento finale
- Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici
o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Diritto di accesso (art.22) che consente l'estrazione di copie:
Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti. La legittimazione è pertanto funzionalmente
collegata con l'esistenza di esigenze di tutela di situazioni soggettive
giuridicamente rilevanti. Tale interesse deve essere concreto e personale
e cioè immediatamente riferibile al soggetto che pretende di
conoscere i documenti e specificatamente inerente alla situazione da
tutelare
Alla luce di quanto sopra appare chiaro che la richiesta di accesso
deve essere obbligatoriamente motivata
L'accesso può essere formale od informale
L'accesso informale consente l'esercizio del diritto
di accesso contestualmente all'istanza. Può essere espresso anche
in forma verbale indicando esattamente gli estremi del documento che
interessa. La richiesta sarà valutata immediatamente e, se accolta,
si procede all'esibizione del documento.
L'accesso formale si esercita quando non sia possibile
l'accoglimento immediato dell'istanza, ovvero quando sorgano dubbi su:
- legittimità del richiedente
- identità del richiedente
- poteri rappresentativi del richiedente
- sussistenza dell'interesse all'accesso
la richiesta di accesso dovrà essere formalizzata utilizzando
l'apposito modulo che dovrà essere presentato:
all'ufficio che detiene l'atto
Termini del procedimento
Il termini entro il quale l'amministrazione deve rispondere è
di giorni 30.La richiesta potrà essere:
- accolta
- negata (con motivazione)
- differita (diniego temporaneo motivato)
Trascorso il termine di 30 dalla richiesta, questa si intende respinta.
Non è previsto alcun tributo, sarà richiesto il pagamento
del solo il costo delle fotocopie.
Contro le determinazioni amministrative concernenti
il diritto di accesso e nel caso di silenzio rifiuto il cittadino, nei
trenta giorni successivi, può ricorrere al T.A.R. La decisione
del T.A.R. è appellabile al consiglio di Stato.