COMUNE DI SERRAVALLE A PO
PROVINCIA DI MANTOVA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II ATTIVITA' PRELIMINARE E COMPETENZE
GENERALI
TITOLO III- LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo I - Norme generali
Capo III - Licitazione privata
Capo IV - Appalto-concorso
Capo V - Trattativa privata
Capo VI – Concessione
TITOLO IV- STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI
TITOLO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Con il presente regolamento è disciplinata,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della
legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune, per
tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente, ad eccezione delle
seguenti fattispecie:
- convenzioni di cui agli artt. 30 e 31 D.Lgs 18.08.2001, n. 267;
- lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia;
- alienazione dei beni immobili patrimoniali disponibili.
Art. 2
Scopo
1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate
al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione,
operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento,
e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
TITOLO Il
ATTIVITA' PRELIMINARE E COMPETENZE GENERALI
Art. 3
Analisi e proposte
1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione
comunale, il Responsabile del Servizio procede alle necessarie indagini
e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera
o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può
essere utile per stabilire i modi e i termini della gara e del contratto.
Art. 4
Competenze generali
1. I progetti ed i capitolati sono approvati, secondo
le rispettive competenze, dal Consiglio o dalla Giunta Comunale.
2. La determinazione a contrattare, da adottarsi dai Responsabile del
Servizio, precede la procedura di scelta del contraente e la stipulazione
del contratto.
3. Competente all'adozione degli atti successivi è il Responsabile
del Servizio, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge
o di regolamento.
TITOLO III
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo I - Norme generali
Art. 5
Modalità
1. La scelta del contraente avviene con le modalità
previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche
materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.
Art. 6
Pubblicità
1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti
la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale
e da quella comunitaria.
2. A prescindere dalle disposizioni sopra richiamate, l'amministrazione
può comunque procedere ad ulteriori forme di pubblicità,
per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'esecuzione
della gara.
Capo II - Asta pubblica
Art 7
Procedure
1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel
giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel
bando di gara.
2.Alla procedura mediante pubblico incanto si ricorre comunque quando
l'Amministrazione è parte attiva del contratto.
3. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei
requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della
gara.
4. Ogni esperimento di gara è presieduto dal Responsabile del Servizio,
alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni e con l'assistenza
di un dipendente avente funzioni di ufficiale verbalizzante. I testimoni
ed il segretario sono designati dal presidente.
5. Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire al Segretario
Comunale competenza a gestire, in tutto o in parte, il procedimento della
gara, ivi compresa presidenza della stessa.
Art. 8
Metodo di gara
1. Il pubblico incanto si svolge di norma con il metodo
delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il presidente della gara procede preliminarmente all'apertura delle
buste contenenti i documenti e quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura
delle buste contenenti le offerte.
3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal
bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico
banditore.
Art. 9
Aggiudicazione
1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale
sottoscritto dal Presidente di gara, dai testimoni e dal segretario, e,
a richiesta, da eventuali presenti.
2. L'aggiudicazione viene disposta dal Responsabile del Servizio, a favore
dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità
stabilite nel bando.
Capo III - Licitazione privata
Art. 10
Procedure
1. La licitazione privata si svolge nel giorno, nell'ora
e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito.
2. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione.
3. Ogni esperimento di gara è presieduto dal Responsabile del Servizio,
alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni e con l'assistenza
di un dipendente avente funzioni di ufficiale verbalizzante. I testimoni
ed il segretario sono designati dal presidente.
4. Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire al Segretario
Comunale la competenza a gestire, in tutto o in parte, il procedimento
della gara, ivi compresa la presidenza della stessa.
Art. 11
Soggetti ammessi alla gara
1. Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti
che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal bando.
2. L'elenco delle imprese ammesse e di quelle escluse dalla gara è
approvato, con motivata determinazione, dal Responsabile del Servizio.
Le esclusioni sono disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti
e sono comunicate agli interessati.
Art. l2
Aggiudicazione
1. L'approvazione del verbale di gara e l'aggiudicazione
definitiva sono di competenza del Responsabile del Servizio.
Capo IV Appalto-concorso
Art. 13
Adempimenti preliminari
1. Si procede alla scelta del contraente, con il sistema
dell'appalto-concorso, allorchè si richieda una prestazione le
cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative
soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente,
ovvero per i lavori pubblici, nei casi e con le forme previste dalla legge.
2. Ferma restando la facoltà, per l'amministrazione, di predisporre
preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite
norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione
delle finalità che l'amministrazione intende perseguire, le speciali
esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonchè
i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera,
i lavori, le forniture o i servizi debbano possedere.
Art. 14
Commissione giudicatrice
1. La valutazione dei requisiti dei concorrenti e delle
offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita
ad una apposita Commissione giudicatrice.
2. Detta Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è
composta dal Responsabile del Servizio, che la presiede, e da un numero
pari di membri.
3. Salvo diversa disposizione legislativa o regolamentare, i componenti
devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla
specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.
4. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è
un dipendente del Comune designato dal Presidente.
5. La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del
procedimento.
6. Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire al Segretario
Comunale la competenza a gestire, in tutto o in parte, il procedimento
della gara, ivi compresa la Presidenza della Commissione Giudicatrice.
Art. 15
Elementi di valutazione delle offerte
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso
avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione gli elementi variabili in relazione alla prestazione
da fornire.
2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato
l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie
tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale,
l'offerta più vantaggiosa.
Art. 16
Aggiudicazione
1. La Commissione giudicatrice, al termine dei propri
lavori, rassegna gli atti all'Amministrazione, proponendo l’offerta
da considerarsi economicamente più vantaggiosa.
2. La Giunta Comunale, valutata la regolarità del procedimento,
aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla Commissione.
3. Qualora ritenga il procedimento viziato, la Giunta provvede alla sua
riforma con lo stesso atto di approvazione, se i vizi rilevati sono sanabili;
in caso contrario annulla il procedimento.
4. La Giunta Comunale può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione
qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso
atto dispone per i successivi adempimenti.
Capo V - Trattativa Privata
Art. 17
Definizione e ammissibilità
1. La trattativa privata è la forma di contrattazione
che ha luogo quando l'Amministrazione Comunale, dopo avere interpellato,
ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone
o ditte, tratta con una di esse.
2. La trattativa privata è ammessa nei casi previsti dalla legge.
Art.18
Procedure ed aggiudicazione
1. Negli atti di indizione della trattativa privata viene
data puntuale motivazione in ordine al ricorso a tale sistema, e, nel
caso non si faccia ricorso a gara informale, la congruenza dei prezzi
viene attestata dal responsabile del competente servizio.
2. L'elenco delle imprese da invitare alla gara informale è approvato
con determinazione del Responsabile del Servizio, che attesta la capacità
tecnica delle stesse.
3. Gli inviti a partecipare alla gara informale vengono diramati, in considerazione
della peculiarità dell'affidamento e/o della urgenza di provvedere,
con uno dei seguenti sistemi:
- servizio postale a mezzo raccomandata;
- telefax;
- telegramma;
- posta elettronica.
4. Le offerte devono essere presentate nel rispetto comunque delle condizioni
e modalità previste dall'invito, in busta chiusa da consegnare
o far pervenire entro termini prestabiliti. La modalità viene scelta
preventivamente, con esclusione di possibilità alternative.
5. L'apertura delle offerte viene effettuata dal Responsabile del Servizio,
con funzioni di presidente, in presenza di due dipendenti in qualità
di testimoni e con l'assistenza di un dipendente con funzioni di ufficiale
verbalizzante. I testimoni ed il segretario sono designati dal presidente.
6. La valutazione delle offerte tiene conto dei criteri autolimitativi
stabiliti con la determinazione a contrattare.
7. Il Responsabile del Servizio procede all'aggiudicazione, motivando
le ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta.
8. Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire al Segretario
Comunale la competenza a gestire, in tutto o in parte, il procedimento
della gara, ivi compresa presidenza della stessa.
Capo VI - Concessione
Art. 19
Tipologia
1. La scelta del contraente mediante la concessione concerne,
di norma, le seguenti fattispecie:
a) costruzione e gestione;
b) affidamento dei servizi;
c) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di
contratti.
2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione determina
i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.
3. Nei casi specificamente previsti dalla legge trovano applicazione 'le
norme disciplinanti i diversi servizi.
Art. 20
Organo competente
1. La scelta dell'istituto della concessione, per quel
che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio Comunale ai sensi
dell'art. 42,comma 2,lett.e), del D.Lgs 18.08.2000, n.267
2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla
legge e dal presente regolamento per la determinazione a contrattare.
Art. 21
Scelta del concessionario
1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione
avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica.
Art. 22
Trasformazione o annullamento del rapporto
1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento
giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti,
l'amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse,
ad annullamento, revoca o modifica della concessione.
Art. 23
Aggiudicazione
1. Competente ad approvare il verbale di gara ed aggiudicare
in via definitiva la concessione è la Giunta Comunale ovvero il
Responsabile del Servizio, in relazione al sistema di gara adottato, secondo
quanto disposto dal presente titolo III.
TITOLO IV
STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI
Art. 24
Forma dei contratti
1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica
amministrativa, avanti al Segretario Comunale in qualità di ufficiale
rogante.
2. In caso di assenza del Segretario Comunale, la qualità di ufficiale
rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
3. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:
a) se la scelta del contraente segue la procedura della trattativa privata,
ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n..2440
b) nei contratti di locazione;
c) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri
beni demaniali;
d) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.
Art. 25
Competenza a stipulare i contratti
1. La competenza a stipulare i contratti viene attribuita
al Responsabile del Servizio.
2. Il dipendente stipulante sì attiene strettamente alla volontà
dell'Ente manifestata attraverso atti formali.
Art. 26
Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti
e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per
le quali la legge non disponga diversamente.
Art. 27
Gestione del contratto
1. L'originale del contratto è depositato presso
l'Ufficio Segreteria e viene trasmesso in copia all'ufficio competente
per materia, in relazione all'attività oggetto del contratto stesso,
perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi
comunque interessati.
2. Il Segretario comunale provvede, ove occorra, a mezzo dell'ufficio
competente, alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti,
alla registrazione, trascrizione e voltura.
Art. 28
Scadenza dei contratti - Rinnovo
1. I Responsabili dei Servizi tengono apposito registro
- scadenziario dei contratti in conformità alle disposizioni adottate
dal Segretario Comunale.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti.
3. L'eventuale rinnovazione, secondo le prescrizioni di legge, è
disposta con determinazione del Responsabile del Servizio. E' consentito
un secondo rinnovo con le stesse modalità.
Art. 29
Cauzioni
1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti
stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme di legge in materia.
2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune
in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
3. I depositi cauzionali in numerano sono costituiti mediante versamento
nella tesoreria comunale.
4. Per le cauzioni costituite mediante fidejussioni, nella tesoreria comunale
dovrà essere custodito il titolo originale.
5. La cauzione è svincolata dal Responsabile del Servizio, previa
constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti
col contratto cui la cauzione sì riferisce e previa definizione
delle relative contabilità
Art. 30
Subappalto
1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa
statale vigente.
2. L'autorizzazione al subappalto è concessa con determinazione
del Responsabile del Servizio competente alla gestione del contratto.
Art. 31
Controllo e vigilanza
1. La regolarità delle prestazioni contrattuali
è controllata e verificata dall'Amministrazione Comunale, tramite
il competente servizio.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione
ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, viene fatta immediata
contestazione al privato contraente.
Art. 32
Approvazione degli stati di avanzamento e degli atti di contabilità
finale
1. Competente all'approvazione degli stati di avanzamento
e degli atti di contabilità finale, del collaudo o certificato
di regolare esecuzione è il Responsabile del Servizio.
TITOLO V
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 33
Definizione delle controversie~Arbitrato
1. In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo
bonario con il privato contraente, la definizione è demandata ad
un arbitrato ai sensi delle norme previste per le diverse tipologie contrattuali.
2. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della
tariffa professionale forense in relazione ai valori, al numero e alla
complessità delle questioni.
Art. 34
Designazione dell'arbitro
1. Nel caso si proceda ad arbitrato, l'Amministrazione
Comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo
arbitro, e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che
assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione Comunale deve essere in possesso
di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia
controversa.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
Norme abrogate
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è
abrogato il regolamento approvato e successivamente modificato con deliberazioni
Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.1992
Art. 36
Rinvio dinamico
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate
per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento,
si applica la normativa sopraordinata.
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