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COMUNE DI SERRAVALLE A PO

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II ATTIVITA' PRELIMINARE E COMPETENZE GENERALI

TITOLO III- LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Capo I - Norme generali

Capo II - Asta pubblica

Capo III - Licitazione privata

Capo IV - Appalto-concorso

Capo V - Trattativa privata

Capo VI – Concessione


TITOLO IV- STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

TITOLO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente, ad eccezione delle seguenti fattispecie:

  • convenzioni di cui agli artt. 30 e 31 D.Lgs 18.08.2001, n. 267;
  • lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia;
  • alienazione dei beni immobili patrimoniali disponibili.


Art. 2
Scopo

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione, operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.


TITOLO Il
ATTIVITA' PRELIMINARE E COMPETENZE GENERALI


Art. 3
Analisi e proposte

1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale, il Responsabile del Servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può essere utile per stabilire i modi e i termini della gara e del contratto.


Art. 4
Competenze generali

1. I progetti ed i capitolati sono approvati, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio o dalla Giunta Comunale.
2. La determinazione a contrattare, da adottarsi dai Responsabile del Servizio, precede la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
3. Competente all'adozione degli atti successivi è il Responsabile del Servizio, salvo che non sia diversamente disposto da norme di legge o di regolamento.


TITOLO III
LA SCELTA DEL CONTRAENTE


Capo I - Norme generali


Art. 5
Modalità

1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.


Art. 6
Pubblicità

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
2. A prescindere dalle disposizioni sopra richiamate, l'amministrazione può comunque procedere ad ulteriori forme di pubblicità, per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'esecuzione della gara.


Capo II - Asta pubblica


Art 7
Procedure

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel
bando di gara.
2.Alla procedura mediante pubblico incanto si ricorre comunque quando l'Amministrazione è parte attiva del contratto.
3. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della gara.
4. Ogni esperimento di gara è presieduto dal Responsabile del Servizio, alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni e con l'assistenza di un dipendente avente funzioni di ufficiale verbalizzante. I testimoni ed il segretario sono designati dal presidente.
5. Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire al Segretario Comunale competenza a gestire, in tutto o in parte, il procedimento della gara, ivi compresa presidenza della stessa.


Art. 8
Metodo di gara

1. Il pubblico incanto si svolge di norma con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il presidente della gara procede preliminarmente all'apertura delle buste contenenti i documenti e quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.
3. Sono ammesse, nel rispetto della legge e delle procedure previste dal bando, le modalità della estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.


Art. 9
Aggiudicazione

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara, dai testimoni e dal segretario, e, a richiesta, da eventuali presenti.
2. L'aggiudicazione viene disposta dal Responsabile del Servizio, a favore dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.


Capo III - Licitazione privata


Art. 10
Procedure

1. La licitazione privata si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito.
2. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione.
3. Ogni esperimento di gara è presieduto dal Responsabile del Servizio, alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni e con l'assistenza di un dipendente avente funzioni di ufficiale verbalizzante. I testimoni ed il segretario sono designati dal presidente.
4. Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire al Segretario Comunale la competenza a gestire, in tutto o in parte, il procedimento della gara, ivi compresa la presidenza della stessa.


Art. 11
Soggetti ammessi alla gara

1. Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. L'elenco delle imprese ammesse e di quelle escluse dalla gara è approvato, con motivata determinazione, dal Responsabile del Servizio. Le esclusioni sono disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti e sono comunicate agli interessati.


Art. l2
Aggiudicazione

1. L'approvazione del verbale di gara e l'aggiudicazione definitiva sono di competenza del Responsabile del Servizio.


Capo IV Appalto-concorso


Art. 13
Adempimenti preliminari

1. Si procede alla scelta del contraente, con il sistema dell'appalto-concorso, allorchè si richieda una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente, ovvero per i lavori pubblici, nei casi e con le forme previste dalla legge.
2. Ferma restando la facoltà, per l'amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonchè i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori, le forniture o i servizi debbano possedere.


Art. 14
Commissione giudicatrice

1. La valutazione dei requisiti dei concorrenti e delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.
2. Detta Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta dal Responsabile del Servizio, che la presiede, e da un numero pari di membri.
3. Salvo diversa disposizione legislativa o regolamentare, i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.
4. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune designato dal Presidente.
5. La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.
6. Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire al Segretario Comunale la competenza a gestire, in tutto o in parte, il procedimento della gara, ivi compresa la Presidenza della Commissione Giudicatrice.


Art. 15
Elementi di valutazione delle offerte

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire.
2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.


Art. 16
Aggiudicazione

1. La Commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti all'Amministrazione, proponendo l’offerta da considerarsi economicamente più vantaggiosa.
2. La Giunta Comunale, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla Commissione.
3. Qualora ritenga il procedimento viziato, la Giunta provvede alla sua riforma con lo stesso atto di approvazione, se i vizi rilevati sono sanabili; in caso contrario annulla il procedimento.
4. La Giunta Comunale può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.


Capo V - Trattativa Privata


Art. 17
Definizione e ammissibilità

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione Comunale, dopo avere interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.
2. La trattativa privata è ammessa nei casi previsti dalla legge.


Art.18
Procedure ed aggiudicazione

1. Negli atti di indizione della trattativa privata viene data puntuale motivazione in ordine al ricorso a tale sistema, e, nel caso non si faccia ricorso a gara informale, la congruenza dei prezzi viene attestata dal responsabile del competente servizio.
2. L'elenco delle imprese da invitare alla gara informale è approvato con determinazione del Responsabile del Servizio, che attesta la capacità tecnica delle stesse.
3. Gli inviti a partecipare alla gara informale vengono diramati, in considerazione della peculiarità dell'affidamento e/o della urgenza di provvedere, con uno dei seguenti sistemi:

  • servizio postale a mezzo raccomandata;
  • telefax;
  • telegramma;
  • posta elettronica.

4. Le offerte devono essere presentate nel rispetto comunque delle condizioni e modalità previste dall'invito, in busta chiusa da consegnare o far pervenire entro termini prestabiliti. La modalità viene scelta preventivamente, con esclusione di possibilità alternative.
5. L'apertura delle offerte viene effettuata dal Responsabile del Servizio, con funzioni di presidente, in presenza di due dipendenti in qualità di testimoni e con l'assistenza di un dipendente con funzioni di ufficiale verbalizzante. I testimoni ed il segretario sono designati dal presidente.
6. La valutazione delle offerte tiene conto dei criteri autolimitativi stabiliti con la determinazione a contrattare.
7. Il Responsabile del Servizio procede all'aggiudicazione, motivando le ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta.
8. Resta salva la facoltà del Sindaco di attribuire al Segretario Comunale la competenza a gestire, in tutto o in parte, il procedimento della gara, ivi compresa presidenza della stessa.


Capo VI - Concessione

Art. 19
Tipologia

1. La scelta del contraente mediante la concessione concerne, di norma, le seguenti fattispecie:
a) costruzione e gestione;
b) affidamento dei servizi;
c) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.
2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.
3. Nei casi specificamente previsti dalla legge trovano applicazione 'le norme disciplinanti i diversi servizi.


Art. 20
Organo competente

1. La scelta dell'istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42,comma 2,lett.e), del D.Lgs 18.08.2000, n.267
2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la determinazione a contrattare.


Art. 21
Scelta del concessionario

1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica.


Art. 22
Trasformazione o annullamento del rapporto

1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l'amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 23
Aggiudicazione

1. Competente ad approvare il verbale di gara ed aggiudicare in via definitiva la concessione è la Giunta Comunale ovvero il Responsabile del Servizio, in relazione al sistema di gara adottato, secondo quanto disposto dal presente titolo III.


TITOLO IV
STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 24
Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante.
2. In caso di assenza del Segretario Comunale, la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
3. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:
a) se la scelta del contraente segue la procedura della trattativa privata, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n..2440
b) nei contratti di locazione;
c) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
d) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.


Art. 25
Competenza a stipulare i contratti

1. La competenza a stipulare i contratti viene attribuita al Responsabile del Servizio.
2. Il dipendente stipulante sì attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 26
Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.


Art. 27
Gestione del contratto

1. L'originale del contratto è depositato presso l'Ufficio Segreteria e viene trasmesso in copia all'ufficio competente per materia, in relazione all'attività oggetto del contratto stesso, perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.
2. Il Segretario comunale provvede, ove occorra, a mezzo dell'ufficio competente, alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.


Art. 28
Scadenza dei contratti - Rinnovo

1. I Responsabili dei Servizi tengono apposito registro - scadenziario dei contratti in conformità alle disposizioni adottate dal Segretario Comunale.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti.
3. L'eventuale rinnovazione, secondo le prescrizioni di legge, è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio. E' consentito un secondo rinnovo con le stesse modalità.


Art. 29
Cauzioni

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme di legge in materia.
2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
3. I depositi cauzionali in numerano sono costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.
4. Per le cauzioni costituite mediante fidejussioni, nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.
5. La cauzione è svincolata dal Responsabile del Servizio, previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione sì riferisce e previa definizione delle relative contabilità


Art. 30
Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente.
2. L'autorizzazione al subappalto è concessa con determinazione del Responsabile del Servizio competente alla gestione del contratto.


Art. 31
Controllo e vigilanza

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione Comunale, tramite il competente servizio.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, viene fatta immediata contestazione al privato contraente.


Art. 32
Approvazione degli stati di avanzamento e degli atti di contabilità finale

1. Competente all'approvazione degli stati di avanzamento e degli atti di contabilità finale, del collaudo o certificato di regolare esecuzione è il Responsabile del Servizio.

TITOLO V
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE


Art. 33
Definizione delle controversie~Arbitrato

1. In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo bonario con il privato contraente, la definizione è demandata ad un arbitrato ai sensi delle norme previste per le diverse tipologie contrattuali.
2. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione ai valori, al numero e alla complessità delle questioni.


Art. 34
Designazione dell'arbitro

1. Nel caso si proceda ad arbitrato, l'Amministrazione Comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro, e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione Comunale deve essere in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa.


TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 35
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato e successivamente modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.1992


Art. 36
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 


2003 ©Comune di Serravalle a Po MN