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REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI



INDICE

 

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

TITOLO II CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

TITOLO III LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
TITOLO IV RESPONSABILI DELLA GESTIONE

TITOLO V FUNZIONI DI COORDINAMENTO

TITOLO VI CONTROLLO DI GESTIONE
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI


Art. 1 (torna su)
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità allo Statuto ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale, e nel rispetto delle disposizioni di leggi applicabili, l’ordinamento generale degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Le disposizioni del regolamento costituiscono riferimento per gli altri regolamenti comunali che dovranno ad esse conformarsi relativamente alle parti inerenti materie organizzative.


Art. 2 (torna su)
Finalità generale del regolamento

1. Il regolamento di organizzazione definisce la struttura organizzativa dell’ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione del conseguimento del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale, in rapporto ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
2. Il regolamento si ispira al principio generale di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di definizione degli obiettivi e dei programmi nonché di verifica e controllo, spettanti agli organi di governo dell’ente e le funzioni di gestione delle attività spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Agli organi di governo, ciascuno secondo le proprie competenze stabilite dalla legge, spettano, in particolare, la definizione degli strumenti di programmazione e di bilancio e del piano esecutivo di gestione con la individuazione delle risorse, umane materiali ed economico-finanziarie da destinare per l’attuazione dei programmi ed obiettivi definiti e la loro ripartizione tra i Settori, nonché le decisioni inerenti alla verifica, revisione e modificazione della struttura organizzativa generale e della dotazione organica del personale.


TITOLO II

CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE


Art. 3 (torna su)
Programmazione delle attività operative

1. Le attività dell’ente rispondono ai principi ed ai metodi della programmazione degli interventi, in conformità agli strumenti normativi ed alle modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. A tale scopo il presente regolamento definisce forme di interazione e collaborazione tra gli organi di governo e le componenti della struttura organizzativa nel rispetto dei rispettivi e distinti ruoli e prerogative.
2. La programmazione delle attività operative, in vista della realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai responsabili delle unità organizzative nell’ambito delle competenze a ciascuna attribuite, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento


Art. 4 (torna su)
Efficienza, funzionalità ed economicità

1. La struttura organizzativa dell’ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi, ed al perseguimento dei migliori livelli di efficienza e di funzionalità.
2. A tali fini la gestione delle attività dell’ente è soggetta a costante verifica a controllo nelle forme previste dal presente regolamento e da quello di contabilità.


Art. 5
(torna su)
Autonomia e coordinamento

1. Il regolamento prevede idonee forme di coordinamento e di collaborazione fra le diverse unità organizzative nel rispetto dell’autonomia funzionale a ciascuna attribuita, allo scopo di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa. La funzione di coordinamento compete al Segretario comunale.


Art. 6 (torna su)
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

1. L’organizzazione generale del Comune riflette la linea politica di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione delle attività dell’ente, assicurando a tutti pari opportunità.
2. Gli incarichi e le nomine sono definite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione alle competenze professionali possedute ed ai risultati raggiunti.
3. La gestione del personale è rivolta alla migliore utilizzazione delle risorse umane curandone la formazione e lo sviluppo professionale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.
4. Nell’ambito della gestione del personale sono attivate relazioni sindacali in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva. Il sistema delle relazioni sindacali è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla comunità, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale.


Art. 7 (torna su)
Partecipazione dei cittadini

1. L’applicazione del regolamento di organizzazione assicura l’informazione e la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente e l’accesso agli atti, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, e in conformità alle disposizioni adottate dal Comune in materia di trasparenza dell’attività amministrativa.


TITOLO III

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA


Art. 8 (torna su)
Le unità organizzative

1. La struttura organizzativa dell’ente è composta di Settori dotati di autonomia funzionale, che possono comporsi da più unità semplici. In conformità a quanto stabilito dall’articolo successivo, a ciascun Settore è attribuito un insieme di funzioni che connotano l’azione politico-amministrativa dell’ente.
2. Le unità organizzative semplici, prive di articolazioni interne sono dotate, nell’ambito delle direttive impartite dal responsabile del Settore, di autonomia operativa per la realizzazione di compiti specifici relativi al complesso omogeneo di attività del medesimo Settore nel quale sono comprese.


Art. 9 (torna su)
Articolazione della struttura organizzativa

1. Il numero dei Settori e le rispettive attribuzioni sono definite in base ai criteri di cui al titolo II e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell’ampiezza dell’area di controllo del responsabile dell’ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità.
2. I Settori, la loro eventuale articolazione interna e le rispettive attribuzioni, sono individuati nell’allegato I che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. L’assetto della struttura è sottoposto a periodica verifica da parte della Giunta e, comunque, in corrispondenza alla definizione degli strumenti di programmazione. Le variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dalla Giunta.


Art. 10(torna su)
Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale di ruolo a tempo pieno ed a tempo parziale sono definite nell’allegato II, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo l’ordinamento professionale stabilito dalla contrattazione collettiva.
2. Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica e, comunque, in concomitanza ed in correlazione con la definizione degli strumenti di programmazione, fatte salve le disposizioni in cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni.
3. La determinazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale e perciò della consistenza delle dotazioni organiche si ispira alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, al miglioramento della produttività individuale e collettiva, a criteri di economicità e funzionalità. Tali obiettivi presuppongono la programmazione di appropiati interventi di gestione del personale volti a realizzare l’ottimale impiego delle risorse umane.


Art. 11 (torna su)
Funzioni e servizi in forma associativa

1. Nel caso in cui funzioni o servizi siano svolti in forma associata mediante convenzione tra più enti locali, all’ufficio competente per materia sono affidati i compiti di gestione relativi alla partecipazione del Comune alla medesima convenzione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla stessa.
2. Nel caso in cui la convenzione preveda la delega di funzioni al Comune – che opera in luogo e per conto dei delegati – da parte degli altri enti partecipanti all’accordo, al responsabile dell’ufficio che svolge le funzioni anche per gli altri enti si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle relative funzioni, la disciplina dell’area delle posizioni organizzative. La relativa maggiore spesa è ripartita fra tutti gli enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione.


Art. 12 (torna su)
Attività e servizi in gestione a terzi

1. Per le attività ed i servizi affidati alla gestione di terzi e controllati dall’ente, il Settore competente in materia cura i rapporti funzionali con il soggetto gestore al fine di verificare la rispondenza dall’attività o servizio agli indirizzi, criteri ed obiettivi indicati all’Amministrazione, ed alla modalità operative definite nel relativo disciplinare. Il Settore esercita, in particolare, il controllo della qualità dell’attività o del servizio affidato al terzo gestore, e dall’esatto adempimento degli obblighi del medesimo soggetto.
2. Per le attività ed i servizi svolti da società di capitali alle quali partecipa l’ente, il responsabile provvede a rimettere all’attenzione del Sindaco eventuali rilievi ed osservazioni in merito alla qualità dell’attività o servizio prestato.


TITOLO IV

RESPONSABILI DELLA GESTIONE


Art. 13 (torna su)
Il segretario del Comune

1. La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del Segretario comunale è stabilita dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.
2. Le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con il Comune ed agli istituti contrattuali connessi a tale rapporto, spettano al Sindaco.

Art. 14 (torna su)
Le funzioni del Segretario

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. In particolare, il Segretario:

  • Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
  • Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.


2. Al segretario comunale sono conferiti le funzioni di Direttore Generale della struttura organizzativa ai sensi della legge del 18 agosto 2000, n. 267, che si aggiunge a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il Sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Il Segretario, nelle sue funzioni di Direttore Generale, collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa, e propone alla Giunta, sentiti i responsabili degli uffici, il piano esecutivo di gestione.
4. Il Segretario, nel rispetto dell’autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai responsabili degli uffici dalla legge e dal presente regolamento, sovrintendente alla gestione complessiva dell’ente e coordina l’attività dell’intera struttura perseguendo l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.
5. Il Segretario assicura agli organi di governo del Comune la costante informazione sull’andamento della gestione ed una attiva funzione propositiva in ordine all’eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione.


Art. 15 (torna su)
I responsabili del Settore

1. La direzione di ciascun Settore è attribuita dal Sindaco, con atto di incarico scritto e motivato, sentito il Segretario Comunale - Direttore Generale, a dipendente inquadrato nella categoria D o C del vigente ordinamento professionale.
2. L’incarico è conferito – e può essere rinnovato – in relazione alle funzioni ed attività da svolgere, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) requisiti culturali, attitudini, capacità professionale, esperienza e competenza possedute;
b) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.
3. L’incarico ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a quella del mandato del Sindaco in carica, fatte salve le specificità da indicare nell’atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati. L’incarico può essere revocato con atto scritto e motivato, prima della scadenza, conformemente alle procedure previste dalla contrattazione collettiva, in caso di: mutamenti organizzativi, ripetuta inosservanza, da parte dell’incaricato, delle direttive ricevute; specifico accertamento di risultati negativi; altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o palese incapacità a svolgere efficacemente l’incarico.
4. Le posizioni di lavoro di direzione dei Settori costituiscono “posizioni organizzative”agli effetti del contratto collettivo nazionale stipulato il 31 marzo 1999 limitatamente ai dipendenti inquadrati nella categoria D.
5. Il trattamento economico accessorio dei titolari delle posizioni organizzative, determinato dal Sindaco sentita la Giunta, è correlato alla graduazione delle stesse conformemente ai criteri di seguito indicati:
a) complessità delle funzioni attribuite, determinata da:
1- svolgimento di funzioni da contenuti di alta professionalità e specializzazione;
2- assunzione diretta delle responsabilità gestionali, amministrative e civili relative al Settore;
b) direzione e coordinamento di unità organizzative, tenendo presente il loro numero e le risorse umane e strumentali complessivamente assegnate;
c) svolgimento di attività di programmazione, progettazione, studio e ricerca.
6. La qualità delle prestazioni ed i risultati delle attività svolte dai titolari di posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale, in base ai criteri e procedure indicati all’art.34. Prima di emettere una valutazione definitiva non positiva od il provvedimento di revoca anticipata dell’incarico sono acquisite le valutazioni dell’interessato, in contradditorio, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva.


Art. 16
(torna su)
Funzioni dei responsabili dei Settori

1. Ai responsabili dei Settori sono attribuiti i compiti di attuazione dei programmi e degli obiettivi loro assegnati e la connessa organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione. A tali fini ed in relazione alle materie di competenza del Settore, essi svolgono i compiti previsti.
2. Nell’ambito delle leggi e del presente regolamento, le determinazioni per l’organizzazione dell’ufficio e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai responsabili dei Settori con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
3. I responsabili di Settore adottano le determinazioni a contrattare nelle materie di competenza
4. Nell’ambito dell’incarico ricevuto, i responsabili collaborano sotto il profilo tecnico-gestionale, individualmente e collegialmente, con gli organi di governo del Comune e con il Segretario ai fini della programmazione e definizione degli obiettivi di gestione, fornendo elementi di valutazione e formulando proposte. I responsabili supportano gli organi di governo fornendo i pareri richiesti ed ogni informazione concernente l’attività del Settore; essi inoltre predispongono gli schemi degli atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.
5. Al responsabile compete la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti assegnati al proprio Settore, anche ai fini della progressione economica, nel rispetto di quanto disposto dalla contrattazione collettiva. Le metodologie permanenti per la valutazione dei dipendenti sono adottate dalla Giunta ed allegate al presente regolamento.
6. I responsabili dei Settori assicurano la cooperazione ed il coordinamento all’interno del proprio ufficio e tra diversi servizi e finalizzano il proprio ruolo a garantire l’unitarietà dell’azione amministrativa ed il miglioramento della funzionalità complessiva della struttura organizzativa.
7. L’attività di ciascun Settore e l’utilizzazione delle risorse assegnate sono sottoposte a costante verifica rispetto agli obiettivi da realizzare. Ove il responsabile ritenga necessaria una modificazione delle dotazioni assegnate deve farne formale e motivata richiesta all’organo esecutivo tramite il Segretario comunale.


Art. 17 (torna su)
Controllo di qualità

1. I responsabili dei Settori orientano il proprio ruolo a migliorare costantemente la qualità dei servizi erogati dal proprio ufficio all’interno ed all’esterno del Comune, promuovendo la partecipazione di tutti i dipendenti dell’unità organizzativa ad iniziative e progetti di miglioramento. In particolare i responsabili curano il costante miglioramento dei rapporti tra i cittadini e l’ente assumendo iniziative per la semplificazione dei procedimenti, per ridurre i tempi di attesa, per sviluppare efficaci modalità di informazione e per garantire trasparenza all’attività svolta dal Settore.
2. I responsabili di Settore nel rispetto delle disposizioni in materia, garantiscono l’accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione al procedimento amministrativo ed intervengono a fronte di eventuali inerzie.


Art. 18 (torna su)
Pareri ed attestazioni

1. Il responsabile del Settore esprime parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale in materie afferenti il proprio ufficio,
2. Il responsabile del Settore finanziario e contabile appone il parere di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale, e sulle determinazioni dei responsabili dei Settori che comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrata.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.


Art. 19 (torna su)
Responsabilità dei preposti ai settori

1. I preposti ai Settori sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi gestionali e dei procedimenti loro assegnati, della qualità dei risultati raggiunti, della correttezza tecnico-amministrativa degli atti e dei provvedimenti proposti od assunti, del livello di efficienza, efficacia ed economicità relativi all’attività svolta.
2. I responsabili dei Settori esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative in modo autonomo nell’ambito delle direttive loro impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica ed al Segretario comunale in relazione alle funzioni di direzione generale al medesimo attribuite.


Art. 20 (torna su)
Sostituzione temporanea del responsabile del Settore

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro il responsabile del Settore individua nell’ambito dello stesso Settore il dipendente che ritiene idoneo a sostituirlo ad ogni effetto in caso di temporanea assenza non superiore ad un mese e ne dà comunicazione al Sindaco per la necessaria ratifica ed al Segretario; di norma la scelta deve orientarsi sul dipendente di più alta categoria, appartenente al medesimo Settore.
2. Nel caso di assenza superiore ad un mese o in mancanza di personale idoneo alla sostituzione all’interno del Settore, il Sindaco, con motivato provvedimento può affidare l’incarico “ad interim”ad altro responsabile di Settore.
3. In ogni caso il Sindaco può affidare l’incarico di cui ai commi precedenti al Segretario direttore generale.


Art. 21 (torna su)
Natura e forma degli atti dei responsabili dei Settori

1. Gli atti amministrativi posti in essere dai responsabili dei Settori nell’esercizio delle loro funzioni assumono la denominazione di “determinazioni”.
2. Gli elementi essenziali delle determinazioni sono: l’indicazione del soggetto emittente, la motivazione, l’oggetto, il dispositivo, la data e la sottoscrizione.
3. I requisiti formali di tali atti, ove non specificatamente stabiliti da norme di legge o di regolamento, sono definiti con atti di organizzazione della Giunta in relazione alla tipologia delle determinazioni.
4. Le determinazioni sono immediatamente esecutive all’atto dell’emissione, ad esclusione di quelle che impegnano spese o diminuiscono le entrate, le quali divengono esecutive dopo l’apposizione, nel termine massimo di 3 giorni, del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Le determinazioni non sono sottoposte a controlli preventivi e non abbisognano del parere di regolarità tecnica.
6. Le determinazioni sono registrate in apposito repertorio e conservate presso l’unità organizzativa il cui responsabile le ha emanate e sono trasmesse entro il giorno successivo all’emanazione al Sindaco e al Segretario oltre che alle unità organizzative interessate; il Settore amministrazione generale ne cura la registrazione in un unico repertorio generale.
7. Le determinazioni sono soggette a pubblicità mediante pubblicazioni per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.


Art. 22 (torna su)
Funzionari con contratto a termine

1. Il Comune, in caso di assoluta necessità ed in assenza di professionalità idonee reperibili all’interno, può assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno o personale, uno o più funzionari di categoria D cui affidare l’incarico di responsabile di Settore, previa motivata deliberazione della Giunta.
2. La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata a prescindere dal numero dei posti della categoria D previsti dalla dotazione organica, tuttavia il numero dei contratti stipulati non può superare la misura del 5% della dotazione organica complessiva del Comune.
3. I contratti di cui ai comma precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.


Art. 23 (torna su)
Criteri e modalità per l’assunzione di funzionari con contratto a termine

1. Il Sindaco addiviene alla stipulazione dei contratti di cui al precedente articolo in base all’esito di un procedimento di selezione pubblica dei candidati, secondo le modalità indicate dal Regolamento per l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane e dal bando di selezione.
2. Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi e dei requisiti specifici per l’accesso alla categoria D nonché altri eventuali requisiti stabiliti dal bando.


Art. 24 (torna su)
Trattamento economico e normativo

1. Al rapporto di lavoro a termine, stipulato ai sensi degli articoli precedenti, si applica il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro del personale degli enti locali con rapporto di lavoro a tempo determinato nonché quello stabilito dall’art.15 del presente regolamento.
2. La Giunta potrà stabilire, eccezionalmente, una integrazione ad personam del trattamento economico in misura compatibile con gli equilibri di bilancio, in considerazione della contemporaneità del rapporto,dei disagi conseguenti ad un eventuale trasferimento di sede della residenza, delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.


TITOLO V

FUNZIONI DI COORDINAMENTO


Art. 25 (torna su)
Il coordinamento generale dell’attività degli uffici

1. Il coordinamento dell’attività degli uffici prosegue lo scopo di assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine e di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
2. La funzione di coordinamento spetta al Segretario nell’esercizio delle funzioni di Direttore generale, il quale la esercita nelle forme e modalità ritenute più opportune ed efficaci.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi i responsabili dei Settori sono tenuti a fornire il massimo apporto collaborativo e ad attuare le direttive di coordinamento.


Art. 26 (torna su)
Gruppi di lavoro

1. Il Segretario, nell’esercizio delle funzioni di Direttore generale, può costituire gruppi di lavoro composti da responsabili di Settore e da altri dipendenti individuati in funzione degli scopi da perseguire con i gruppi stessi.
2. All’interno del gruppo di lavoro il Segretario ne individua il coordinatore, responsabile della realizzazione degli obiettivi prefissati nei modi e tempi indicati dallo stesso gruppo di lavoro
3. In via indicativa, possono essere costituiti gruppi di lavoro:
a) per definire progetti interfunzionali ed interdisciplinari complessi da realizzare con l’apporto di uffici diversi, stabilendo modalità di gestione, attribuzione dei compiti, tempi di realizzazione e risorse necessarie;
b) per studiare e proporre forme di miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi e del livello di soddisfazione dei cittadini;
c) per analizzare situazioni critiche di funzionalità di attività, servizi o procedimenti ai quali concorrono uffici diversi.


Art. 27 (torna su)
Responsabile del progetto

1. La definizione e l’attuazione di singoli progetti interfunzionali ed interdisciplinari non complessi possono essere affidate dal Segretario, qualora lo stesso non ritenga opportuna la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, al responsabile del Settore che risulti più direttamente interessato alla realizzazione dello stesso progetto in base alle competenze allo stesso attribuite. In tal caso al responsabile del progetto sono assicurate risorse strumentali ed umane secondo quanto stabilito nell’atto di conferimento dell’incarico.


TITOLO VI

IL CONTROLLO DI GESTIONE


Art. 28 (torna su)
Definizione

1. Il controllo di gestione è l’attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione fra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. In conformità al regolamento comunale di contabilità, sono definiti strumenti adeguati a valutare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. A tali fini sono utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione agli obiettivi del controllo, alla natura dei singoli servizi sottoposti al controllo e, ove possibile e significativo, il confronto con parametri gestionali standard determinati a livello nazionale o locale.
3. Il controllo di gestione fa capo al Segretario comunale nell’espletamento delle funzioni di Direttore generale e si realizza con l’apporto del responsabile del Servizio finanziario e degli altri responsabili di Settore.


Art. 29 (torna su)
Obiettivi del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è rivolto:
- alla rilevazione quantitativa e qualitativa dei servizi erogati, dei costi diretti e indiretti e dei proventi ad essi imputabili;
- alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti;
- alla verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati


Art. 30 (torna su)
Le modalità del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si realizza con l’apporto del responsabile del Settore finanziario e contabile, e dei responsabili degli altri Settori.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce forme e modalità di tenuta della contabilità che consentano:
- la rilevazione e ripartizione dei costi, e delle eventuali entrate, tra le unità organizzative;
- la definizione di indicatori specifici per misurare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
3. I referti del controllo di gestione sono forniti agli organi esecutivi dell’ente, ai responsabili dei Settori ed al Nucleo di valutazione, con periodicità infrannuale e, comunque, al termine dell’esercizio finanziario.


Art. 31 (torna su)
Rapporti tra assetto organizzativo, struttura del bilancio e controllo di gestione

1. Con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e, in particolare, a quelle relative al Piano esecutivo di gestione, il responsabile del “servizio” in cui si articola il bilancio, a norma del D.P.R. 31 gennaio 1996, n.194, si identifica con il responsabile del Settore nel cui ambito di competenze gestionali sono individuati i “servizi”.
2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso in cui all’espletamento di un “servizio” concorrano più Settori, le risorse e la responsabilità del servizio stesso sono ripartite, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, tra i responsabili dei medesimi Settori.

Art. 32 (torna su)
Il Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione – di seguito indicato con “Nucleo” – ha la funzione di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi elettivi. Al Nucleo sono assicurate, nell’ambito delle dotazioni dell’ente, le risorse materiali ed umane necessarie per il suo corretto funzionamento.


Art. 33
(torna su)
Componenti del Nucleo

1. Il Nucleo è composto dei Segretario e da altri due componenti esterni all’ente, esperti ,in tecniche di valutazione e sviluppo manageriale, nominati dalla Giunta comunale. Ai fini di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di implementare metodologie il più possibili efficaci ed obiettive, l’apporto dei membri esterni può essere assicurato mediante accordo cumulativo valevole per più enti locali.
2. I componenti del Nucleo, presieduto dal Segretario comunale restano in carica per la durata minima di un anno e non oltre il termine del mandato del Sindaco. I componenti del Nucleo possono essere sostituiti dalla Giunta comunale per gravi inadempienze ai propri compiti o palese incapacità a svolgere efficacemente l’incarico.
3. I compensi e le indennità attribuiti ai componenti del Nucleo sono definiti all’atto della loro nomina.


Art. 34 (torna su)
Funzioni del Nucleo

1. Il Nucleo svolge le funzioni ed i compiti allo stesso attribuiti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti dell’ente, ed in particolare:
- la valutazione dei risultati e delle prestazioni svolte dai dipendenti incaricati della direzione di Settore,formulando le relative proposte;
- l’accertamento preventivo delle effettive disponibilità di bilancio per rendere disponibili le eventuali risorse aggiuntive destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, in conformità alla contrattazione collettiva;
- la verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina in cui al D.Lgs.n.165/2001, per l’attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
2. Conformemente a quanto disposto della contrattazione collettiva, la Giunta adotta, in base a quanto definito dal Nucleo ai sensi del quarto comma, metodologie valutative permanenti dei risultati e delle prestazioni svolte dei titolari delle posizioni organizzative.
3. La metodologia di valutazione permanente di cui al comma precedente è fondata sui seguenti criteri:
- grado di conseguimento degli obiettivi di gestione
- livello qualitativo e quantitativo raggiunto dei servizi prestati dalla struttura organizzativa diretta e coordinata;
- metodiche utilizzate e risultati raggiunti nella gestione del personale;
- apporto personale al miglioramento organizzativo ed all’innovazione metodologica e tecnica
4. In conformità ai criteri di cui al precedente comma il Nucleo determina i parametri e la metodologia di valutazione, esplicitati in un “Sistema di valutazione delle prestazioni”. Tale Sistema è aggiornato ogni anno concordemente all’approvazione del bilancio di esercizio e dei documenti di programmazione annuale e pluriennale.
5. Il Nucleo formula relazioni e proposte di valutazione al Sindaco per le conseguenti determinazioni. Le valutazioni, svolte con periodicità infrannuale e, comunque, al termine dell’esercizio finanziario, tengono conto dell’effettiva situazione organizzativa e ambientale in cui le prestazioni sono state rese e della correlazione tra gli obiettivi assegnati e le risorse effettivamente rese disponibili, nonché del sopravvenire di eventi imprevedibili che abbiano influito sui risultati attesi. Il Nucleo riferisce periodicamente sui risultati della sua attività alla Giunta.
6. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutti gli uffici qualsiasi atto o notizia necessari allo svolgimento dei propri compiti, potendo effettuare anche accertamenti diretti. Il Nucleo si avvale anche delle analisi provenienti dal servizio di controllo di gestione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 35 (torna su)
Attivazione della nuova struttura organizzativa e del Nucleo di valutazione

1. La nuova struttura organizzativa ed il Nucleo di valutazione verranno attivate a decorrere dal giorno 1° gennaio 2002



ALLEGATO I

SETTORE 1 – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
A) Segreteria generale
B) Gare e contratti
C) Personale
D) Servizio finanziario
E) Economato
F) Tributi
G) Sistema informativo
H) Servizi demografici
I) Attività economiche
J) Polizia municipale
K) Attività culturali, istruzione pubblica, sport e tempo libero
L) Assistenza e servizi sociali

SETTORE 2 – TECNICO
A) Servizi tecnici
B) Urbanistica
C) Edilizia
D) Ambiente
E) Lavori Pubblici



ALLEGATO II

DOTAZIONE ORGANICA

?????D
Cat
profili professionali Totale posti Posti attualmente titolati Posti vacanti
 
  Part Time Tempo Pieno    
 
         
A
1
Operatore tecnico 1   SI  
A
1
Operatore tecnico   1 SI  
B
2
Esecutore amministrativo 1 1 SI  
B
1
Esecutore amministrativo   1   SI
B
1
Esecutore tecnico   1 SI  
B
1
Esecutore tecnico   1   SI
B
1
Esecutore tecnico 1     SI
B3
1
Collaboratore tecnico   1 SI  
B3
1
Collaboratore amministrativo   1   SI
B3
1
Collaboratore amministrativo   1   SI
B3
1
Collaboratore tecnico   1   SI
C
1
Istruttore amministrativo - contabile   1 SI  
C
1
Istruttore amministrativo - contabile   1   SI
C
1
Istruttore amministrativo - contabile   1SI  
C
1
Agente di polizia municipale   1 SI  
C
1
Istruttore tecnico   1 SI  
C
2
Istruttore amministrativo - contabile   2   SI
D
1
Istruttore direttivo amministrativo-contabile   1   SI
D
1
Istruttore direttivo amministrativo-contabile   1   SI
D
1
Istruttore direttivo tecnico   1   SI

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