TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (torna
su)
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità
allo Statuto ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio
comunale, e nel rispetto delle disposizioni di leggi applicabili,
l’ordinamento generale degli uffici e servizi, in base a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità
di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Le disposizioni del regolamento costituiscono riferimento per
gli altri regolamenti comunali che dovranno ad esse conformarsi
relativamente alle parti inerenti materie organizzative.
Art. 2
(torna su)
Finalità generale del regolamento
1. Il regolamento di organizzazione definisce
la struttura organizzativa dell’ente e disciplina i rapporti
funzionali fra le sue componenti in funzione del conseguimento
del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della
comunità locale, in rapporto ai cambiamenti sociali, economici
e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
2. Il regolamento si ispira al principio generale di distinzione
tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di definizione
degli obiettivi e dei programmi nonché di verifica e controllo,
spettanti agli organi di governo dell’ente e le funzioni
di gestione delle attività spettanti ai responsabili degli
uffici e dei servizi.
3. Agli organi di governo, ciascuno secondo le proprie competenze
stabilite dalla legge, spettano, in particolare, la definizione
degli strumenti di programmazione e di bilancio e del piano esecutivo
di gestione con la individuazione delle risorse, umane materiali
ed economico-finanziarie da destinare per l’attuazione dei
programmi ed obiettivi definiti e la loro ripartizione tra i Settori,
nonché le decisioni inerenti alla verifica, revisione e
modificazione della struttura organizzativa generale e della dotazione
organica del personale.
TITOLO II
CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
Art. 3 (torna
su)
Programmazione delle attività operative
1. Le attività dell’ente rispondono
ai principi ed ai metodi della programmazione degli interventi,
in conformità agli strumenti normativi ed alle modalità
previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
A tale scopo il presente regolamento definisce forme di interazione
e collaborazione tra gli organi di governo e le componenti della
struttura organizzativa nel rispetto dei rispettivi e distinti
ruoli e prerogative.
2. La programmazione delle attività operative, in vista
della realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata
dai responsabili delle unità organizzative nell’ambito
delle competenze a ciascuna attribuite, secondo le modalità
stabilite dal presente regolamento
Art. 4 (torna
su)
Efficienza, funzionalità ed economicità
1. La struttura organizzativa dell’ente
ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati
alla realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione
secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse
ed interventi, ed al perseguimento dei migliori livelli di efficienza
e di funzionalità.
2. A tali fini la gestione delle attività dell’ente
è soggetta a costante verifica a controllo nelle forme
previste dal presente regolamento e da quello di contabilità.
Art. 5 (torna su)
Autonomia e coordinamento
1. Il regolamento prevede idonee forme di coordinamento
e di collaborazione fra le diverse unità organizzative
nel rispetto dell’autonomia funzionale a ciascuna attribuita,
allo scopo di assicurare l’unitarietà dell’azione
amministrativa. La funzione di coordinamento compete al Segretario
comunale.
Art. 6 (torna
su)
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
1. L’organizzazione generale del Comune
riflette la linea politica di sviluppo e di valorizzazione delle
risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione
diffusa del personale nella gestione delle attività dell’ente,
assicurando a tutti pari opportunità.
2. Gli incarichi e le nomine sono definite, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, in relazione alle competenze professionali
possedute ed ai risultati raggiunti.
3. La gestione del personale è rivolta alla migliore utilizzazione
delle risorse umane curandone la formazione e lo sviluppo professionale,
garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.
4. Nell’ambito della gestione del personale sono attivate
relazioni sindacali in conformità a quanto previsto dalla
legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva. Il sistema
delle relazioni sindacali è definito in modo coerente con
l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare
e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei
servizi erogati alla comunità, con l’interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale
del personale.
Art. 7 (torna
su)
Partecipazione dei cittadini
1. L’applicazione del regolamento di organizzazione
assicura l’informazione e la partecipazione dei cittadini
all’attività dell’ente e l’accesso agli
atti, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, e in
conformità alle disposizioni adottate dal Comune in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa.
TITOLO III
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 8 (torna
su)
Le unità organizzative
1. La struttura organizzativa dell’ente
è composta di Settori dotati di autonomia funzionale, che
possono comporsi da più unità semplici. In conformità
a quanto stabilito dall’articolo successivo, a ciascun Settore
è attribuito un insieme di funzioni che connotano l’azione
politico-amministrativa dell’ente.
2. Le unità organizzative semplici, prive di articolazioni
interne sono dotate, nell’ambito delle direttive impartite
dal responsabile del Settore, di autonomia operativa per la realizzazione
di compiti specifici relativi al complesso omogeneo di attività
del medesimo Settore nel quale sono comprese.
Art. 9 (torna
su)
Articolazione della struttura organizzativa
1. Il numero dei Settori e le rispettive attribuzioni
sono definite in base ai criteri di cui al titolo II e tenendo
conto della omogeneità od affinità delle materie,
della complessità e del volume delle attività, dell’ampiezza
dell’area di controllo del responsabile dell’ufficio,
della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie
e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità
con quelle di economicità.
2. I Settori, la loro eventuale articolazione interna e le rispettive
attribuzioni, sono individuati nell’allegato I che costituisce
parte integrante del presente regolamento.
3. L’assetto della struttura è sottoposto a periodica
verifica da parte della Giunta e, comunque, in corrispondenza
alla definizione degli strumenti di programmazione. Le variazioni
riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono
deliberate dalla Giunta.
Art. 10(torna
su)
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del personale di ruolo
a tempo pieno ed a tempo parziale sono definite nell’allegato
II, che costituisce parte integrante del presente regolamento,
secondo l’ordinamento professionale stabilito dalla contrattazione
collettiva.
2. Le dotazioni organiche sono sottoposte a verifica periodica
e, comunque, in concomitanza ed in correlazione con la definizione
degli strumenti di programmazione, fatte salve le disposizioni
in cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e
successive modificazioni.
3. La determinazione del fabbisogno qualitativo e quantitativo
del personale e perciò della consistenza delle dotazioni
organiche si ispira alla valorizzazione delle risorse umane disponibili,
al miglioramento della produttività individuale e collettiva,
a criteri di economicità e funzionalità. Tali obiettivi
presuppongono la programmazione di appropiati interventi di gestione
del personale volti a realizzare l’ottimale impiego delle
risorse umane.
Art. 11 (torna
su)
Funzioni e servizi in forma associativa
1. Nel caso in cui funzioni o servizi siano svolti
in forma associata mediante convenzione tra più enti locali,
all’ufficio competente per materia sono affidati i compiti
di gestione relativi alla partecipazione del Comune alla medesima
convenzione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla
stessa.
2. Nel caso in cui la convenzione preveda la delega di funzioni
al Comune – che opera in luogo e per conto dei delegati
– da parte degli altri enti partecipanti all’accordo,
al responsabile dell’ufficio che svolge le funzioni anche
per gli altri enti si applica, limitatamente al periodo di effettivo
svolgimento delle relative funzioni, la disciplina dell’area
delle posizioni organizzative. La relativa maggiore spesa è
ripartita fra tutti gli enti convenzionati nei termini previsti
dalla convenzione.
Art. 12 (torna
su)
Attività e servizi in gestione a terzi
1. Per le attività ed i servizi affidati
alla gestione di terzi e controllati dall’ente, il Settore
competente in materia cura i rapporti funzionali con il soggetto
gestore al fine di verificare la rispondenza dall’attività
o servizio agli indirizzi, criteri ed obiettivi indicati all’Amministrazione,
ed alla modalità operative definite nel relativo disciplinare.
Il Settore esercita, in particolare, il controllo della qualità
dell’attività o del servizio affidato al terzo gestore,
e dall’esatto adempimento degli obblighi del medesimo soggetto.
2. Per le attività ed i servizi svolti da società
di capitali alle quali partecipa l’ente, il responsabile
provvede a rimettere all’attenzione del Sindaco eventuali
rilievi ed osservazioni in merito alla qualità dell’attività
o servizio prestato.
TITOLO IV
RESPONSABILI DELLA GESTIONE
Art. 13 (torna
su)
Il segretario del Comune
1. La disciplina relativa alla nomina ed allo
stato giuridico ed economico del Segretario comunale è
stabilita dalla legge e dai contratti collettivi di categoria.
2. Le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario
con il Comune ed agli istituti contrattuali connessi a tale rapporto,
spettano al Sindaco.
Art. 14 (torna
su)
Le funzioni del Segretario
1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione
e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell’ente in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti. In particolare, il Segretario:
Art. 15 (torna
su)
I responsabili del Settore
1. La direzione di ciascun Settore è attribuita
dal Sindaco, con atto di incarico scritto e motivato, sentito
il Segretario Comunale - Direttore Generale, a dipendente inquadrato
nella categoria D o C del vigente ordinamento professionale.
2. L’incarico è conferito – e può essere
rinnovato – in relazione alle funzioni ed attività
da svolgere, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) requisiti culturali, attitudini, capacità professionale,
esperienza e competenza possedute;
b) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.
3. L’incarico ha durata non inferiore ad un anno e non superiore
a quella del mandato del Sindaco in carica, fatte salve le specificità
da indicare nell’atto di affidamento e gli effetti derivanti
dalla valutazione annuale dei risultati. L’incarico può
essere revocato con atto scritto e motivato, prima della scadenza,
conformemente alle procedure previste dalla contrattazione collettiva,
in caso di: mutamenti organizzativi, ripetuta inosservanza, da
parte dell’incaricato, delle direttive ricevute; specifico
accertamento di risultati negativi; altre gravi inadempienze agli
obblighi di servizio o palese incapacità a svolgere efficacemente
l’incarico.
4. Le posizioni di lavoro di direzione dei Settori costituiscono
“posizioni organizzative”agli effetti del contratto
collettivo nazionale stipulato il 31 marzo 1999 limitatamente
ai dipendenti inquadrati nella categoria D.
5. Il trattamento economico accessorio dei titolari delle posizioni
organizzative, determinato dal Sindaco sentita la Giunta, è
correlato alla graduazione delle stesse conformemente ai criteri
di seguito indicati:
a) complessità delle funzioni attribuite, determinata da:
1- svolgimento di funzioni da contenuti di alta professionalità
e specializzazione;
2- assunzione diretta delle responsabilità gestionali,
amministrative e civili relative al Settore;
b) direzione e coordinamento di unità organizzative, tenendo
presente il loro numero e le risorse umane e strumentali complessivamente
assegnate;
c) svolgimento di attività di programmazione, progettazione,
studio e ricerca.
6. La qualità delle prestazioni ed i risultati delle attività
svolte dai titolari di posizioni organizzative sono soggetti a
valutazione annuale, in base ai criteri e procedure indicati all’art.34.
Prima di emettere una valutazione definitiva non positiva od il
provvedimento di revoca anticipata dell’incarico sono acquisite
le valutazioni dell’interessato, in contradditorio, secondo
le modalità e le procedure stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Art. 16 (torna
su)
Funzioni dei responsabili dei Settori
1. Ai responsabili dei Settori sono attribuiti
i compiti di attuazione dei programmi e degli obiettivi loro assegnati
e la connessa organizzazione e gestione delle risorse finanziarie,
umane e strumentali in dotazione. A tali fini ed in relazione
alle materie di competenza del Settore, essi svolgono i compiti
previsti.
2. Nell’ambito delle leggi e del presente regolamento, le
determinazioni per l’organizzazione dell’ufficio e
le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
dai responsabili dei Settori con la capacità ed i poteri
del privato datore di lavoro.
3. I responsabili di Settore adottano le determinazioni a contrattare
nelle materie di competenza
4. Nell’ambito dell’incarico ricevuto, i responsabili
collaborano sotto il profilo tecnico-gestionale, individualmente
e collegialmente, con gli organi di governo del Comune e con il
Segretario ai fini della programmazione e definizione degli obiettivi
di gestione, fornendo elementi di valutazione e formulando proposte.
I responsabili supportano gli organi di governo fornendo i pareri
richiesti ed ogni informazione concernente l’attività
del Settore; essi inoltre predispongono gli schemi degli atti
di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.
5. Al responsabile compete la valutazione delle prestazioni e
dei risultati dei dipendenti assegnati al proprio Settore, anche
ai fini della progressione economica, nel rispetto di quanto disposto
dalla contrattazione collettiva. Le metodologie permanenti per
la valutazione dei dipendenti sono adottate dalla Giunta ed allegate
al presente regolamento.
6. I responsabili dei Settori assicurano la cooperazione ed il
coordinamento all’interno del proprio ufficio e tra diversi
servizi e finalizzano il proprio ruolo a garantire l’unitarietà
dell’azione amministrativa ed il miglioramento della funzionalità
complessiva della struttura organizzativa.
7. L’attività di ciascun Settore e l’utilizzazione
delle risorse assegnate sono sottoposte a costante verifica rispetto
agli obiettivi da realizzare. Ove il responsabile ritenga necessaria
una modificazione delle dotazioni assegnate deve farne formale
e motivata richiesta all’organo esecutivo tramite il Segretario
comunale.
Art. 17 (torna
su)
Controllo di qualità
1. I responsabili dei Settori orientano il proprio
ruolo a migliorare costantemente la qualità dei servizi
erogati dal proprio ufficio all’interno ed all’esterno
del Comune, promuovendo la partecipazione di tutti i dipendenti
dell’unità organizzativa ad iniziative e progetti
di miglioramento. In particolare i responsabili curano il costante
miglioramento dei rapporti tra i cittadini e l’ente assumendo
iniziative per la semplificazione dei procedimenti, per ridurre
i tempi di attesa, per sviluppare efficaci modalità di
informazione e per garantire trasparenza all’attività
svolta dal Settore.
2. I responsabili di Settore nel rispetto delle disposizioni in
materia, garantiscono l’accesso ai documenti amministrativi
e la partecipazione al procedimento amministrativo ed intervengono
a fronte di eventuali inerzie.
Art. 18 (torna
su)
Pareri ed attestazioni
1. Il responsabile del Settore esprime parere
di regolarità tecnica sulle deliberazioni del Consiglio
e della Giunta comunale in materie afferenti il proprio ufficio,
2. Il responsabile del Settore finanziario e contabile appone
il parere di regolarità contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria sulle deliberazioni del Consiglio
e della Giunta comunale, e sulle determinazioni dei responsabili
dei Settori che comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrata.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi rispondono in via amministrativa
e contabile dei pareri espressi.
Art. 19 (torna
su)
Responsabilità dei preposti ai settori
1. I preposti ai Settori sono responsabili del
raggiungimento degli obiettivi gestionali e dei procedimenti loro
assegnati, della qualità dei risultati raggiunti, della
correttezza tecnico-amministrativa degli atti e dei provvedimenti
proposti od assunti, del livello di efficienza, efficacia ed economicità
relativi all’attività svolta.
2. I responsabili dei Settori esercitano le funzioni loro attribuite
dalla legge e da altre fonti normative in modo autonomo nell’ambito
delle direttive loro impartite e rispondono direttamente agli
organi della direzione politica ed al Segretario comunale in relazione
alle funzioni di direzione generale al medesimo attribuite.
Art. 20 (torna
su)
Sostituzione temporanea del responsabile del Settore
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro il responsabile del Settore individua nell’ambito
dello stesso Settore il dipendente che ritiene idoneo a sostituirlo
ad ogni effetto in caso di temporanea assenza non superiore ad
un mese e ne dà comunicazione al Sindaco per la necessaria
ratifica ed al Segretario; di norma la scelta deve orientarsi
sul dipendente di più alta categoria, appartenente al medesimo
Settore.
2. Nel caso di assenza superiore ad un mese o in mancanza di personale
idoneo alla sostituzione all’interno del Settore, il Sindaco,
con motivato provvedimento può affidare l’incarico
“ad interim”ad altro responsabile di Settore.
3. In ogni caso il Sindaco può affidare l’incarico
di cui ai commi precedenti al Segretario direttore generale.
Art. 21 (torna
su)
Natura e forma degli atti dei responsabili dei Settori
1. Gli atti amministrativi posti in essere dai
responsabili dei Settori nell’esercizio delle loro funzioni
assumono la denominazione di “determinazioni”.
2. Gli elementi essenziali delle determinazioni sono: l’indicazione
del soggetto emittente, la motivazione, l’oggetto, il dispositivo,
la data e la sottoscrizione.
3. I requisiti formali di tali atti, ove non specificatamente
stabiliti da norme di legge o di regolamento, sono definiti con
atti di organizzazione della Giunta in relazione alla tipologia
delle determinazioni.
4. Le determinazioni sono immediatamente esecutive all’atto
dell’emissione, ad esclusione di quelle che impegnano spese
o diminuiscono le entrate, le quali divengono esecutive dopo l’apposizione,
nel termine massimo di 3 giorni, del parere di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Le determinazioni non sono sottoposte a controlli preventivi
e non abbisognano del parere di regolarità tecnica.
6. Le determinazioni sono registrate in apposito repertorio e
conservate presso l’unità organizzativa il cui responsabile
le ha emanate e sono trasmesse entro il giorno successivo all’emanazione
al Sindaco e al Segretario oltre che alle unità organizzative
interessate; il Settore amministrazione generale ne cura la registrazione
in un unico repertorio generale.
7. Le determinazioni sono soggette a pubblicità mediante
pubblicazioni per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.
Art. 22 (torna
su)
Funzionari con contratto a termine
1. Il Comune, in caso di assoluta necessità
ed in assenza di professionalità idonee reperibili all’interno,
può assumere con contratto di lavoro a tempo determinato,
ad orario pieno o personale, uno o più funzionari di categoria
D cui affidare l’incarico di responsabile di Settore, previa
motivata deliberazione della Giunta.
2. La facoltà di cui al precedente comma può essere
esercitata a prescindere dal numero dei posti della categoria
D previsti dalla dotazione organica, tuttavia il numero dei contratti
stipulati non può superare la misura del 5% della dotazione
organica complessiva del Comune.
3. I contratti di cui ai comma precedenti non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
Art. 23 (torna
su)
Criteri e modalità per l’assunzione di funzionari
con contratto a termine
1. Il Sindaco addiviene alla stipulazione dei
contratti di cui al precedente articolo in base all’esito
di un procedimento di selezione pubblica dei candidati, secondo
le modalità indicate dal Regolamento per l’acquisizione
e lo sviluppo delle risorse umane e dal bando di selezione.
2. Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere
in possesso dei requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi
e dei requisiti specifici per l’accesso alla categoria D
nonché altri eventuali requisiti stabiliti dal bando.
Art. 24 (torna
su)
Trattamento economico e normativo
1. Al rapporto di lavoro a termine, stipulato
ai sensi degli articoli precedenti, si applica il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro
del personale degli enti locali con rapporto di lavoro a tempo
determinato nonché quello stabilito dall’art.15 del
presente regolamento.
2. La Giunta potrà stabilire, eccezionalmente, una integrazione
ad personam del trattamento economico in misura compatibile con
gli equilibri di bilancio, in considerazione della contemporaneità
del rapporto,dei disagi conseguenti ad un eventuale trasferimento
di sede della residenza, delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali.
TITOLO V
FUNZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 25 (torna
su)
Il coordinamento generale dell’attività degli uffici
1. Il coordinamento dell’attività
degli uffici prosegue lo scopo di assicurare l’unitarietà
dell’azione amministrativa in coerenza con le politiche
generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici
a breve, medio e lungo termine e di perseguire livelli ottimali
di efficienza ed efficacia.
2. La funzione di coordinamento spetta al Segretario nell’esercizio
delle funzioni di Direttore generale, il quale la esercita nelle
forme e modalità ritenute più opportune ed efficaci.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi i responsabili dei Settori
sono tenuti a fornire il massimo apporto collaborativo e ad attuare
le direttive di coordinamento.
Art. 26 (torna
su)
Gruppi di lavoro
1. Il Segretario, nell’esercizio delle
funzioni di Direttore generale, può costituire gruppi di
lavoro composti da responsabili di Settore e da altri dipendenti
individuati in funzione degli scopi da perseguire con i gruppi
stessi.
2. All’interno del gruppo di lavoro il Segretario ne individua
il coordinatore, responsabile della realizzazione degli obiettivi
prefissati nei modi e tempi indicati dallo stesso gruppo di lavoro
3. In via indicativa, possono essere costituiti gruppi di lavoro:
a) per definire progetti interfunzionali ed interdisciplinari
complessi da realizzare con l’apporto di uffici diversi,
stabilendo modalità di gestione, attribuzione dei compiti,
tempi di realizzazione e risorse necessarie;
b) per studiare e proporre forme di miglioramento dell’organizzazione
e della qualità dei servizi e del livello di soddisfazione
dei cittadini;
c) per analizzare situazioni critiche di funzionalità di
attività, servizi o procedimenti ai quali concorrono uffici
diversi.
Art. 27 (torna
su)
Responsabile del progetto
1. La definizione e l’attuazione di singoli
progetti interfunzionali ed interdisciplinari non complessi possono
essere affidate dal Segretario, qualora lo stesso non ritenga
opportuna la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, al
responsabile del Settore che risulti più direttamente interessato
alla realizzazione dello stesso progetto in base alle competenze
allo stesso attribuite. In tal caso al responsabile del progetto
sono assicurate risorse strumentali ed umane secondo quanto stabilito
nell’atto di conferimento dell’incarico.
TITOLO VI
IL CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 28 (torna
su)
Definizione
1. Il controllo di gestione è l’attività
diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati
e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della
comparazione fra i costi e la quantità e qualità
dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione
dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello
di economicità nell’attività di realizzazione
dei predetti obiettivi.
2. In conformità al regolamento comunale di contabilità,
sono definiti strumenti adeguati a valutare l’efficacia,
l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa
al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati. A tali fini sono
utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione
agli obiettivi del controllo, alla natura dei singoli servizi
sottoposti al controllo e, ove possibile e significativo, il confronto
con parametri gestionali standard determinati a livello nazionale
o locale.
3. Il controllo di gestione fa capo al Segretario comunale nell’espletamento
delle funzioni di Direttore generale e si realizza con l’apporto
del responsabile del Servizio finanziario e degli altri responsabili
di Settore.
Art. 29 (torna
su)
Obiettivi del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione è rivolto:
- alla rilevazione quantitativa e qualitativa dei servizi erogati,
dei costi diretti e indiretti e dei proventi ad essi imputabili;
- alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati
ed obiettivi raggiunti;
- alla verifica del grado di realizzazione degli investimenti
programmati
Art. 30 (torna
su)
Le modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si realizza con l’apporto
del responsabile del Settore finanziario e contabile, e dei responsabili
degli altri Settori.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce forme e modalità
di tenuta della contabilità che consentano:
- la rilevazione e ripartizione dei costi, e delle eventuali entrate,
tra le unità organizzative;
- la definizione di indicatori specifici per misurare l’efficacia,
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
3. I referti del controllo di gestione sono forniti agli organi
esecutivi dell’ente, ai responsabili dei Settori ed al Nucleo
di valutazione, con periodicità infrannuale e, comunque,
al termine dell’esercizio finanziario.
Art. 31 (torna
su)
Rapporti tra assetto organizzativo, struttura del bilancio e controllo
di gestione
1. Con riferimento alle disposizioni legislative
e regolamentari sull’ordinamento finanziario e contabile
degli enti locali e, in particolare, a quelle relative al Piano
esecutivo di gestione, il responsabile del “servizio”
in cui si articola il bilancio, a norma del D.P.R. 31 gennaio
1996, n.194, si identifica con il responsabile del Settore nel
cui ambito di competenze gestionali sono individuati i “servizi”.
2. Ai fini di cui al precedente comma, nel caso in cui all’espletamento
di un “servizio” concorrano più Settori, le
risorse e la responsabilità del servizio stesso sono ripartite,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità,
tra i responsabili dei medesimi Settori.
Art. 32 (torna
su)
Il Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione – di seguito
indicato con “Nucleo” – ha la funzione di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon
andamento dell’azione amministrativa.
2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente
agli organi elettivi. Al Nucleo sono assicurate, nell’ambito
delle dotazioni dell’ente, le risorse materiali ed umane
necessarie per il suo corretto funzionamento.
Art. 33 (torna
su)
Componenti del Nucleo
1. Il Nucleo è composto dei Segretario
e da altri due componenti esterni all’ente, esperti ,in
tecniche di valutazione e sviluppo manageriale, nominati dalla
Giunta comunale. Ai fini di ottimizzare l’utilizzo delle
risorse e di implementare metodologie il più possibili
efficaci ed obiettive, l’apporto dei membri esterni può
essere assicurato mediante accordo cumulativo valevole per più
enti locali.
2. I componenti del Nucleo, presieduto dal Segretario comunale
restano in carica per la durata minima di un anno e non oltre
il termine del mandato del Sindaco. I componenti del Nucleo possono
essere sostituiti dalla Giunta comunale per gravi inadempienze
ai propri compiti o palese incapacità a svolgere efficacemente
l’incarico.
3. I compensi e le indennità attribuiti ai componenti del
Nucleo sono definiti all’atto della loro nomina.
Art. 34 (torna
su)
Funzioni del Nucleo
1. Il Nucleo svolge le funzioni
ed i compiti allo stesso attribuiti dalla legge, dalla contrattazione
collettiva e dai regolamenti dell’ente, ed in particolare:
- la valutazione dei risultati e delle prestazioni svolte dai
dipendenti incaricati della direzione di Settore,formulando le
relative proposte;
- l’accertamento preventivo delle effettive disponibilità
di bilancio per rendere disponibili le eventuali risorse aggiuntive
destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività, in conformità alla contrattazione
collettiva;
- la verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali
o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente
predeterminati secondo la disciplina in cui al D.Lgs.n.165/2001,
per l’attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la
produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei
servizi.
2. Conformemente a quanto disposto della contrattazione
collettiva, la Giunta adotta, in base a quanto definito dal Nucleo
ai sensi del quarto comma, metodologie valutative permanenti dei
risultati e delle prestazioni svolte dei titolari delle posizioni
organizzative.
3. La metodologia di valutazione permanente di
cui al comma precedente è fondata sui seguenti criteri:
- grado di conseguimento degli obiettivi di gestione
- livello qualitativo e quantitativo raggiunto dei servizi prestati
dalla struttura organizzativa diretta e coordinata;
- metodiche utilizzate e risultati raggiunti nella gestione del
personale;
- apporto personale al miglioramento organizzativo ed all’innovazione
metodologica e tecnica
4. In conformità ai criteri di cui al
precedente comma il Nucleo determina i parametri e la metodologia
di valutazione, esplicitati in un “Sistema di valutazione
delle prestazioni”. Tale Sistema è aggiornato ogni
anno concordemente all’approvazione del bilancio di esercizio
e dei documenti di programmazione annuale e pluriennale.
5. Il Nucleo formula relazioni e proposte di
valutazione al Sindaco per le conseguenti determinazioni. Le valutazioni,
svolte con periodicità infrannuale e, comunque, al termine
dell’esercizio finanziario, tengono conto dell’effettiva
situazione organizzativa e ambientale in cui le prestazioni sono
state rese e della correlazione tra gli obiettivi assegnati e
le risorse effettivamente rese disponibili, nonché del
sopravvenire di eventi imprevedibili che abbiano influito sui
risultati attesi. Il Nucleo riferisce periodicamente sui risultati
della sua attività alla Giunta.
6. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi
e può richiedere a tutti gli uffici qualsiasi atto o notizia
necessari allo svolgimento dei propri compiti, potendo effettuare
anche accertamenti diretti. Il Nucleo si avvale anche delle analisi
provenienti dal servizio di controllo di gestione.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 35 (torna
su)
Attivazione della nuova struttura organizzativa e del Nucleo di
valutazione
1. La nuova struttura organizzativa ed il Nucleo
di valutazione verranno attivate a decorrere dal giorno 1°
gennaio 2002