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REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI,

FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA



INDICE



Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".


Art. 2
Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo o cottimo fiduciario
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o in uso; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune.


Art. 3
Lavori in economia

1 Sono eseguiti in economia i seguenti lavori, il cui importo complessivo non sia superiore a 50.000 EURO, IVA esclusa:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Si intende comunque applicabile l'ad. 147 D.P.R. 21.12.1999, n. 554.


Art. 4
Forniture in economia

1. Sono eseguite in economia le seguenti forniture, il cui importo complessivo non sia superiore a 50.000 EURO, IVA esclusa:
a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;
b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;
c) divulgazione di bandi e avvisi a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e, ad agenzie di informazione;
e) spese per traduzione e copia, da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
f) spese per stampa, tipografia, litografia, legatoria;
g) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio;
h) acquisto e manutenzione, noleggio ed esercizio di materiali, attrezzature, arredi, apparecchiature e mezzi per gli uffici e i servizi dell'amministrazione comunale, nonché manutenzione di veicoli e macchine operatrici;
i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
j) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
k) spese per l'effettuazione dì indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni;
l) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie'
m) spese per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi comunali quali: valori bollati, materiale di cancelleria, modulistica, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, lavori di carico-scarico e facchinaggio, ecc.;
n) provviste di carburanti, lubrificanti, accessori, pezzi di ricambio;
o) provvista di vestiario ai dipendenti;
p) polizze di assicurazione;
q) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelle da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
r) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
s) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
t) forniture per le quali non sia stabilito che debbono essere eseguite in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
u) forniture per la gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
v) acquisto di oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste, manifestazioni e ricorrenze varie;
w) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfezione e disinfestazione di aree, strutture e mezzi;
x) acquisto di elementi di arredo urbano, essenze vegetali ed attrezzature per aree di verde pubblico.
2. Il ricorso alle forniture in economia, nei limiti di importo di cui al comma 1, è altresì consentito nelle ipotesi previste dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 584


Art. 5
Servizi in economia

1.Sono eseguiti in economia i seguenti servizi, il cui importo complessità non sia superiore 50.000 EURO, IVA esclusa:
a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
c) prestazioni per le quali sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
d) servizi necessari per la gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) manutenzione e riparazione, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, di mobili, macchine, apparecchiature, veicoli, automezzi, attrezzi di proprietà comunale;
f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
g) spese per onoranze funebri;
h) servizi di manutenzione e riparazione di beni del demanio e del patrimonio comunale, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
i) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
I) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti ed apparecchi di riproduzione, telefonici, telematici, elettrici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, per elaborazione dati;
m) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione e disinquinamento;
n) spese di traduzione e di interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
o) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali.
2. Il ricorso alle forniture in economia, nei limiti di importo di cui al comma 1, è altresì consentito nelle ipotesi previste dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 584


Art. 6
Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.


Art. 7
Responsabilità degli interventi

1.Nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione e/o degli altri atti di indirizzo dell'ente, sono individuati i servizi ai quali è attribuita la competenza degli interventi in economia.


Art. 8
Avvio del procedimento

1. Qualora si presenti la necessità di disporre l'esecuzione in economia, il relativo procedimento viene avviato con comunicazione al responsabile del procedimento, da parte del responsabile del servizio interessato all1intervento; tale comunicazione deve contenere:
a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
c) l'importo presunto della spesa;
d) le caratteristiche tecniche dell'intervento:
2. La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta qualora il procedimento in economia sia avviato d'ufficio dal responsabile competente.
3. Il responsabile del procedimento, ricevute le comunicazioni o quando d'ufficio ritenga di dare corso al procedimento, predispone gli atti necessari da sottoporre all'approvazione del responsabile del suo servizio, mediante emanazione di propria determinazione, con la quale viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli di bilancio. In particolare il responsabile del procedimento predispone una relazione o una proposta di determinazione nella quale, oltre agli elementi indicati nel comma 1:
a) attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
b) indica la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o per cottimi;
c) specifica la causa per la quale gli interventi devono aver luogo;
d) indica l'intervento/il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa.
4. Per i soli lavori, qualora l'importo superi 20.000 EURO (IVA esclusa), la relazione di cui al comma 3 deve essere accompagnata dai progetti tecnici previsti dalla L. 11.02.1994, n. 109. Al di fuori di tali fattispecie gli elaborati devono comunque rispondere a criteri di idoneità e completezza.
5. Con la determinazione di cui al comma 3 il responsabile dei servizio indica anche le modalità di affidamento in economia, cosi come disciplinato dagli articoli 9 e 10.


Art. 9
Modalità di affidamento

1. L'affidamento degli interventi avviene come segue, intendendosi gli importi con esclusione dell' IVA:
a) fino a 5.000 EURO: mediante gara informale ovvero ricerca informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento-
b) oltre 5.000 EURO: mediante gara informale da esperirsi richiedendo offerte ad almeno cinque imprese la cui capacità tecnica è attestata dal responsabile del procedimento, che potrà negoziare per il contratto con l'impresa migliore offerente.
2. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità e/o urgenza dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è possibile derogare al limite di cui al comma 1 - lett. a) ed effettuare una trattativa diretta con un unica impresa
3. Per gli interventi inferiori a 5.000 EURO, IVA esclusa, la richiesta di offerta può essere effettuata anche in via informale, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo comma 4.
4. Qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 3 e, comunque, quando non venga esperita gara informale, nella richiesta del Comune formalmente accettata dall'impresa contraente e/o nell'offerta inviata dalla stessa devono essere contenuti i seguenti elementi:
a) la natura dell'intervento conferito;
b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
c) le modalità di pagamento;
d) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture o di esecuzione dei servizi;
e) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. Nel caso di gara informale la richiesta delle offerte alle imprese, effettuata mediante lettera o telegramma o telefax o posta elettronica, deve contenere:
a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
b) le modalità di scelta del contraente;
c) le caratteristiche tecniche;
d) le modalità di esecuzione;
e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'amministrazione;
f) le modalità di pagamento;
g) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture o di esecuzione e servizi;
h) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti
i) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
6. Nei casi di gara informale si seguono le procedure per essa stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti, relativamente alle forme di presentazione e di apertura delle offerte, nonché, per i lavori, dall'art. 78 D.P.R. 21-12-1999. n. 554.
7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi dì spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.
8. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d’invito
9. E' fatta comunque salva l'applicazione della normativa in materia di beni servizi per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 26 L. 23.12.1999, n. 488 e successive disposizioni attuative.


Art 10
Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonchè all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.
2. I materiali, attrezzi, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti in base a buoni di ordinazione, redatti in doppia copia, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del procedimento o altro incaricato. Detti buoni devono poi essere restituiti all'ufficio a corredo della fattura.
3. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
4.Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta gli interventi per i quali:
a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'ufficio comunale;
b) non siano disponibili le attrezzature e non sia assicurata una organizzazione adèguata.
5. Per quanto riguarda le modalità di stipulazione del contratto si seguono le disposizioni dell'a rt. 11, commi 1 e 2.


Art. 11
Interventi in economia mediante cottimo

1. Per gli interventi superiori a 5.000 EURO, IVA esclusa, l'affidamento con il sistema del cottimo avviene, di norma, mediante stipulazione di apposito contratto; per gli altri interventi il contratto può perfezionarsi con la sola acquisizione agli atti della lettera-offerta o preventivo inviato al comune.
2. Nel contratto di cui al primo periodo del comma 1 intervengono il responsabile del servizio competente, che ne assume personalmente la responsabilità, e l'impresa contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi:
- l'elenco degli interventi conferiti;
- i prezzi unitari per i lavori, forniture e servizi a misura, e l'importo di quelli a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori, di consegna delle forniture e di esecuzione dei servizi;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 D.P.R. 21/12/1999, n. 554;
- quant'altro sia previsto in materia dal regolamento per la disciplina dei contratti.
3. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.
4. Relativamente alla gestione dei suddetti contratti e delle relative scadenze, si applicano le norme contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti.


Art. 12
Interventi non contemplati nella perizia-progetto

1. Quando, nel corso dell'esecuzione degli interventi, risulti la necessità di lavori o forniture o servizi non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia-progetto per interventi consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del responsabile del servizio.


Art. 13
Perizie suppletive

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione dei responsabile del servizio, che finanzia la maggiore spesa occorrente. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori-responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le forniture di beni e servizi.


Art. 14
Contabilità e pagamento dei lavori

1. La contabilità ed il pagamento dei lavori eseguiti in economia sono disciplinati dal Capo II del Titolo XI del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
1. La liquidazione delle forniture e dei servizi avviene con atto del responsabile del


Art. 15
Liquidazione di forniture e servizi

1. La liquidazione delle forniture e dei servizi avviene con atto del responsabile del servizio, secondo le disposizioni previste nel regolamento di contabilità.


Art. 16
Penali

1. In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo.
2. In siffatto caso il responsabile del servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.


Art. 17
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 20.02.2001


Art. 18
Rinvio

1.Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.



2003 ©Comune di Serravalle a Po MN