Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità,
i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori,
forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi
sotto il termine di "interventi".
Art. 2
Modalità di esecuzione in economia
1. L'esecuzione in economia degli interventi può
avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo o cottimo fiduciario
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali
non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal
personale comunale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra,
tutto in proprietà dell'Ente o in uso; sono eseguite, altresì,
in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero
opportuno, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne al Comune.
Art. 3
Lavori in economia
1 Sono eseguiti in economia i seguenti lavori, il cui
importo complessivo non sia superiore a 50.000 EURO, IVA esclusa:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del
contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è
necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Si intende comunque applicabile l'ad. 147 D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
Art. 4
Forniture in economia
1. Sono eseguite in economia le seguenti forniture,
il cui importo complessivo non sia superiore a 50.000 EURO, IVA esclusa:
a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature
di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento
di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di
convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali
e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano
disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;
b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre
ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;
c) divulgazione di bandi e avvisi a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere
ed abbonamenti a periodici e, ad agenzie di informazione;
e) spese per traduzione e copia, da affidare unicamente ad imprese commerciali
nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio
personale;
f) spese per stampa, tipografia, litografia, legatoria;
g) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio;
h) acquisto e manutenzione, noleggio ed esercizio di materiali, attrezzature,
arredi, apparecchiature e mezzi per gli uffici e i servizi dell'amministrazione
comunale, nonché manutenzione di veicoli e macchine operatrici;
i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
j) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione
di lavori e servizi in amministrazione diretta;
k) spese per l'effettuazione dì indagini, studi, rilevazioni,
pubblicazioni;
l) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento
del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti,
istituti e amministrazioni varie'
m) spese per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi comunali
quali: valori bollati, materiale di cancelleria, modulistica, svincoli
pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni mobili, macchine ed
altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti,
onoranze, lavori di carico-scarico e facchinaggio, ecc.;
n) provviste di carburanti, lubrificanti, accessori, pezzi di ricambio;
o) provvista di vestiario ai dipendenti;
p) polizze di assicurazione;
q) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori
o quelle da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
r) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei
servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione
o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
s) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente
i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa
esserne differita l'esecuzione;
t) forniture per le quali non sia stabilito che debbono essere eseguite
in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per
assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
u) forniture per la gestione dei servizi produttivi, nonché dei
servizi pubblici a domanda individuale;
v) acquisto di oggetti per premi; spese inerenti a solennità,
feste, manifestazioni e ricorrenze varie;
w) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfezione
e disinfestazione di aree, strutture e mezzi;
x) acquisto di elementi di arredo urbano, essenze vegetali ed attrezzature
per aree di verde pubblico.
2. Il ricorso alle forniture in economia, nei limiti di importo di cui
al comma 1, è altresì consentito nelle ipotesi previste
dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 584
Art. 5
Servizi in economia
1.Sono eseguiti in economia i seguenti servizi, il
cui importo complessità non sia superiore 50.000 EURO, IVA esclusa:
a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei
servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione
o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente
i pubblici incanti o licitazioni o le trattative private e non possa
esserne differita l'esecuzione;
c) prestazioni per le quali sia stabilito che debbano essere eseguiti
in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per
assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
d) servizi necessari per la gestione dei servizi produttivi, nonché
dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) manutenzione e riparazione, anche con acquisto di pezzi di ricambio
ed accessori, di mobili, macchine, apparecchiature, veicoli, automezzi,
attrezzi di proprietà comunale;
f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio,
immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico
dei materiali;
g) spese per onoranze funebri;
h) servizi di manutenzione e riparazione di beni del demanio e del patrimonio
comunale, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
i) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
I) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti ed apparecchi
di riproduzione, telefonici, telematici, elettrici, elettronici, meccanografici,
televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, per elaborazione
dati;
m) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione
e disinquinamento;
n) spese di traduzione e di interpretariato nei casi in cui l'amministrazione
non possa provvedervi con proprio personale;
o) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e
loro sistemazione nei magazzini comunali.
2. Il ricorso alle forniture in economia, nei limiti di importo di cui
al comma 1, è altresì consentito nelle ipotesi previste
dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 584
Art. 6
Divieto di frazionamento
1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi
allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.
Art. 7
Responsabilità degli interventi
1.Nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione e/o degli
altri atti di indirizzo dell'ente, sono individuati i servizi ai quali
è attribuita la competenza degli interventi in economia.
Art. 8
Avvio del procedimento
1. Qualora si presenti la necessità di disporre
l'esecuzione in economia, il relativo procedimento viene avviato con
comunicazione al responsabile del procedimento, da parte del responsabile
del servizio interessato all1intervento; tale comunicazione deve contenere:
a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
c) l'importo presunto della spesa;
d) le caratteristiche tecniche dell'intervento:
2. La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta qualora
il procedimento in economia sia avviato d'ufficio dal responsabile competente.
3. Il responsabile del procedimento, ricevute le comunicazioni o quando
d'ufficio ritenga di dare corso al procedimento, predispone gli atti
necessari da sottoporre all'approvazione del responsabile del suo servizio,
mediante emanazione di propria determinazione, con la quale viene prenotato
l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli di bilancio. In
particolare il responsabile del procedimento predispone una relazione
o una proposta di determinazione nella quale, oltre agli elementi indicati
nel comma 1:
a) attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal
presente regolamento;
b) indica la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli
stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o per cottimi;
c) specifica la causa per la quale gli interventi devono aver luogo;
d) indica l'intervento/il capitolo di bilancio sul quale imputare la
spesa.
4. Per i soli lavori, qualora l'importo superi 20.000 EURO (IVA esclusa),
la relazione di cui al comma 3 deve essere accompagnata dai progetti
tecnici previsti dalla L. 11.02.1994, n. 109. Al di fuori di tali fattispecie
gli elaborati devono comunque rispondere a criteri di idoneità
e completezza.
5. Con la determinazione di cui al comma 3 il responsabile dei servizio
indica anche le modalità di affidamento in economia, cosi come
disciplinato dagli articoli 9 e 10.
Art. 9
Modalità di affidamento
1. L'affidamento degli interventi avviene come segue,
intendendosi gli importi con esclusione dell' IVA:
a) fino a 5.000 EURO: mediante gara informale ovvero ricerca informale
e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei
prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento-
b) oltre 5.000 EURO: mediante gara informale da esperirsi richiedendo
offerte ad almeno cinque imprese la cui capacità tecnica è
attestata dal responsabile del procedimento, che potrà negoziare
per il contratto con l'impresa migliore offerente.
2. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti alla specialità
e/o urgenza dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della
gara informale, è possibile derogare al limite di cui al comma
1 - lett. a) ed effettuare una trattativa diretta con un unica impresa
3. Per gli interventi inferiori a 5.000 EURO, IVA esclusa, la richiesta
di offerta può essere effettuata anche in via informale, ferma
restando l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo comma
4.
4. Qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente comma 3 e, comunque,
quando non venga esperita gara informale, nella richiesta del Comune
formalmente accettata dall'impresa contraente e/o nell'offerta inviata
dalla stessa devono essere contenuti i seguenti elementi:
a) la natura dell'intervento conferito;
b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e per le forniture e i servizi
a misura e l'importo di quelli a corpo;
c) le modalità di pagamento;
d) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture o di esecuzione
dei servizi;
e) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. Nel caso di gara informale la richiesta delle offerte alle imprese,
effettuata mediante lettera o telegramma o telefax o posta elettronica,
deve contenere:
a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
b) le modalità di scelta del contraente;
c) le caratteristiche tecniche;
d) le modalità di esecuzione;
e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'amministrazione;
f) le modalità di pagamento;
g) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture o di esecuzione
e servizi;
h) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle
norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà,
per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo
del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia,
nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati,
ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti
i) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
6. Nei casi di gara informale si seguono le procedure per essa stabilite
dal regolamento per la disciplina dei contratti, relativamente alle
forme di presentazione e di apertura delle offerte, nonché, per
i lavori, dall'art. 78 D.P.R. 21-12-1999. n. 554.
7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione
la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato
periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono
richiedersi preventivi dì spesa od offerte di prezzi validi per
il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni,
man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa
che ha presentato il preventivo più conveniente.
8. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia
il sistema del prezzo più basso sia quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera
d’invito
9. E' fatta comunque salva l'applicazione della normativa in materia
di beni servizi per le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 26
L. 23.12.1999, n. 488 e successive disposizioni attuative.
Art 10
Interventi in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema
dell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento provvede
all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonchè
all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.
2. I materiali, attrezzi, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono
forniti in base a buoni di ordinazione, redatti in doppia copia, numerati
progressivamente e firmati dal responsabile del procedimento o altro
incaricato. Detti buoni devono poi essere restituiti all'ufficio a corredo
della fattura.
3. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere
anticipati con mandati intestati al responsabile del procedimento, con
obbligo di rendiconto finale.
4.Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta gli interventi
per i quali:
a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'ufficio comunale;
b) non siano disponibili le attrezzature e non sia assicurata una organizzazione
adèguata.
5. Per quanto riguarda le modalità di stipulazione del contratto
si seguono le disposizioni dell'a rt. 11, commi 1 e 2.
Art. 11
Interventi in economia mediante cottimo
1. Per gli interventi superiori a 5.000 EURO, IVA esclusa,
l'affidamento con il sistema del cottimo avviene, di norma, mediante
stipulazione di apposito contratto; per gli altri interventi il contratto
può perfezionarsi con la sola acquisizione agli atti della lettera-offerta
o preventivo inviato al comune.
2. Nel contratto di cui al primo periodo del comma 1 intervengono il
responsabile del servizio competente, che ne assume personalmente la
responsabilità, e l'impresa contraente. Esso deve contenere i
seguenti elementi:
- l'elenco degli interventi conferiti;
- i prezzi unitari per i lavori, forniture e servizi a misura, e l'importo
di quelli a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione dei lavori, di consegna delle forniture
e di esecuzione dei servizi;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione
appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia,
per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 D.P.R. 21/12/1999,
n. 554;
- quant'altro sia previsto in materia dal regolamento per la disciplina
dei contratti.
3. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità
di revisione dei prezzi.
4. Relativamente alla gestione dei suddetti contratti e delle relative
scadenze, si applicano le norme contenute nel regolamento per la disciplina
dei contratti.
Art. 12
Interventi non contemplati nella perizia-progetto
1. Quando, nel corso dell'esecuzione degli interventi,
risulti la necessità di lavori o forniture o servizi non previsti,
i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti
nella perizia-progetto per interventi consimili oppure ricavandoli da
nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del
responsabile del servizio.
Art. 13
Perizie suppletive
1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia
si accerti che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si
provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione dei
responsabile del servizio, che finanzia la maggiore spesa occorrente.
In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente
autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato,
forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto
o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità
del direttore dei lavori-responsabile del procedimento, con l'osservanza
delle limitazioni previste dalla legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le forniture
di beni e servizi.
Art. 14
Contabilità e pagamento dei lavori
1. La contabilità ed il pagamento dei lavori
eseguiti in economia sono disciplinati dal Capo II del Titolo XI del
D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
1. La liquidazione delle forniture e dei servizi avviene con atto del
responsabile del
Art. 15
Liquidazione di forniture e servizi
1. La liquidazione delle forniture e dei servizi avviene
con atto del responsabile del servizio, secondo le disposizioni previste
nel regolamento di contabilità.
Art. 16
Penali
1. In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata
della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite
nel contratto di cottimo.
2. In siffatto caso il responsabile del servizio, dopo formale ingiunzione
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza
effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di
tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa
medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal
ritardo.
Art. 17
Norme abrogate
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento
è abrogato il regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture
e servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 20.02.2001
Art. 18
Rinvio
1.Per quanto non previsto nel presente regolamento
trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti
in materia.