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COMUNE DI SERRAVALLE A PO
PROVINCIA DI MANTOVA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L’ISTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E DEI DIRITTI
PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
INDICE
Art. 1
Ambito di applicazione del regolamento
- La pubblicità esterna effettuata nel territorio del Comune
è assoggettata, secondo le isposizioni degli articoli seguenti,
ad un canone a favore del Comune.
- Il presente regolamento disciplina l’applicazione del canone
per l’installazione di mezzi pubblicitari.
-
Le tariffe del canone per l’installazione
di mezzi pubblicitari sono deliberate dal Comune contestualmente all’approvazione
del bilancio preventivo e, qualora non modificate entro il suddetto
termine, si intendono prorogate di anno in anno
Art. 3 (indice)
Categoria delle località
-
Agli effetti dell’applicazione del canone,
le località del territorio del Comune sono suddivise in una
unica categoria.
- Le tariffe dei canoni per i mezzi pubblicitari installati su beni
privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi
pubblicitari installati su beni pubblici.
Art. 4 (indice)
Modalità di effettuazione della pubblicità.
Limiti e divieti
-
Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata
agli atti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in
materia
- Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità,
si fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 5
Art. 5 (indice)
Impianti pubblicitari.
Tipologia
1. Il Consiglio Comunale adotta il
piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la
quantità e le caratteristiche degli stessi attenendosi ai seguenti
criteri:
A.
CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
I mezzi pubblicitari si classificano in:
-
Mezzi pubblicitari di esercizio
Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente,
esposte esclusivamente nella sede di una attività
- Mezzi pubblicitari non di esercizio
Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti, a carattere
permanente, esposti in luogo diverso dalla sede dell’attività,
che contengono o meno l’indicazione generica dei prodotti o dei
servizi
Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano
secondo la loro sistemazione in:
a. a bandiera (orizzontale o verticale) sporgenti dal
muro;
b. frontali (orizzontali o verticali) contro il muro;
c. a giorno (su tetti, pensiline, cancelli paline)
B. CRITERI
DI SPECIFICAZIONE
1. Colore
Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanze di impianti
semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida:
2. Ubicazione e carattere delle insegne e simili
Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare
confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque intralciare
la circolazione.
Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale,
le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono, con
ordinanza del Sindaco, venire rimosse.
3. Dimensione e posizione delle insegne e simili
Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all’altezza
del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.
Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate
le sotto indicate disposizioni:
a. Per gli impianti collocati in corrispondenza di
vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l’altezza del
mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;
b. Gli impianti installati nelle vie e piazze munite
di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il
bordo del marciapiede stesso e l’altezza non deve essere inferiore
a mt. 2,50 dal piano stradale.
La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo
portico o pilastro e da pilastro a pilastro, può avvenire ad
un’altezza da terra non inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.
Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre
nel rispetto dell’altezza da terra di mt. 2,50, non possono sporgere
oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti
C. CLASSIFICAZIONE
DELLA CARTELLONISTICA STRADALE. (indice)
I cartelli e simili possono essere classificati:
1. secondo la funzione
a. pubblicitari in genere
b. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività
2. secondo la collocazione
a. a parete;
b. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro
stradale;
c. isolati, che possono essere mono o bifacciali
D. CARATTERISTICHE,
DIMENSIONI E LIMITAZIONI DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI
I cartelli, posters, stendardi e impianti similari,
con l’esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali
ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni
per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.
Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare
sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti
il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione
di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso
espositivo. L’altezza da terra della base dei cartelli deve essere
di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la
collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano
regolatore generale
E. CLASSIFICAZIONE
DEL TERRITORIO COMUNALE
1. Fino al momento dell’adozione del piano generale
degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni
di tipologia
Art. 6 (indice)
Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
Presupposto del canone
-
La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata
attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle
assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici
o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è
soggetta al pagamento del canone.
- Ai fini dell’applicazione del presente canone si considerano
rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività
economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero
finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Si considerano messaggi pubblicitari anche quelli effettuati da enti
non commerciali che reclamizzano un prodotto economico (sponsor)
Art. 7 (indice)
Modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione
degli impianti pubblicitari
-
Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento
per l’installazione degli impianti pubblicitari devono essere
inoltrate all’ufficio competente e devono essere corredate della
seguente documentazione:
a. Domanda su appositi moduli predisposti dall’ufficio
competente;
b. Una auto-attestazione, redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000 con la quale il soggetto interessato dichiara che il mezzo pubblicitario
che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e
posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità
alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone,
con l’assunzione di ogni conseguente responsabilità;
c. Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario
con l’indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene
realizzato ed installato;
d. Una planimetria con indicata la posizione nella quale
si intende collocare il mezzo;
e. Il nullaosta tecnico dell’ente proprietario
della strada, se la stessa non è comunale.
2. Per l’installazione di più
mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola
auto-attestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta per mezzi
aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola
copia dello stesso.
3. Il Funzionario Responsabile dell’ufficio
competente istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri
tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni
dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione. Il diniego
deve essere motivato.
Art. 8 (indice)
Soggetto obbligato
-
Soggetto obbligato al pagamento del presente canone,
è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso
il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- E’ solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce
o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Art. 9 (indice)
Modalità di applicazione del canone
-
Il canone si determina in base alla superficie della
minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo
pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
-
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano
per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo,
a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone
per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
-
Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è
calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità
-
Per i mezzi bracciali le due superfici vanno considerate
separatamente.
-
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche
il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante
dallo sviluppo minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto
il mezzo stesso.
-
I festoni di bandierine o simili nonché i
mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto
obbligato, collocati in connessione tra loro si considerano, agli
effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo
pubblicitario.
- La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare
a cura dell’utenza all’esterno o all’interno di locali
pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall’ufficio
comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro
con la data di scadenza dell’esposizione.
- Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili
e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
- Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 13 e 14
venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa
del canone è maggiorata del 100 per cento.
-
Il soggetto obbligato di cui all’art. 8 è
tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all’Ufficio
Tributi apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono
essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità
e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo
modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a
disposizione degli interessati.
-
La dichiarazione deve essere presentata anche nei
casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione
della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata,
con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo all’Ufficio
Tributi, nella fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio
fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello
pagato per lo stesso periodo.
-
La dichiarazione della pubblicità annuale
ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino
modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con
il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell’anno
di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione
entro il medesimo termine.
-
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione,
la pubblicità di cui ai successivi articoli 13, 14 e 15, commi
1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo
gennaio dell’anno in cui è stata accertata; per le altre
fattidpecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui
è stato effettuato l’accertamento.
Art. 11
Pagamento del canone
- Il canone è dovuto per le fattispecie previste dagli articoli
13, commi 1 e 3, 14 e 15, commi 1 e 3, del presente regolamento, per
l’anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione
patrimoniale; per le altre fattispecie il periodo del canone è
quello specificato nelle relative disposizioni.
- Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento
a mezzo di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale,
entro il 31 marzo,
- Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno
solare il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione;
il canone per la pubblicità annuale può essere corrisposto
in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro
1500,00
- La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni
del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche: il relativo
ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione: si applica
l’art. 2752, comma 4 del codice civile.
- Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è
stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto al rimborso, il soggetto obbligato
può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante
apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine
di novanta giorni.
- Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati
su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione
del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento
di canoni di locazione o di concessione.
- Non si procede al versamento né al rimborso quando l’importo
non supera Euro 3,00
Art. 12 (indice)
Rettifica ed accertamento d’ufficio
-
Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione
è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica
o ad accertamento d’Ufficio, notificando al soggetto obbligato,
anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
apposito avviso motivato
-
Nell’avviso devono essere indicati:
a) il soggetto obbligato;
b) le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario;
c) l’importo del canone o del maggior canone accertato, delle
sanzioni dovute e dei relativi interessi;
d) il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento
-
gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal
funzionario di cui al successivo art. 21
-
Per la pubblicità effettuata mediante insegne,
cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non
previsto dai successivi articoli del presente regolamento, la tariffa
del canone per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare
è quella deliberata dal Comune.
-
Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma
1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni
mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
-
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni
dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite
strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone
in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e
con le modalità previste dal comma 1.
-
Per la pubblicità di cui ai commi precedenti
che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa
del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie
superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per
cento.
Art. 14 (indice)
Pubblicità effettuata con veicoli
-
Per la pubblicità visiva effettuata per conto
proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli
in genere, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in
base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati
su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste
dall’art. 13, comma 1, del presente regolamento; per la pubblicità
effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni
di cui al medesimo art. 13, comma 4.
-
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali
la licenza d’esercizio è stata rilasciata dal Comune
il canone è dovuto a quest’ultimo; per i veicoli adibiti
a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura
della metà al Comune qualora l’inizio e la fine della
corso avvengano nel suo territorio. Per i veicoli adibiti ad uso privato
il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo
vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
-
Per la pubblicità effettuata per conto proprio
su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti
per conto suo, il canone è dovuto per l’anno solare al
Comune, nelle misure stabilite dall’apposita tariffa, qualora
la sede dell’impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate
nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi
agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno,
o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti
veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
a) autoveicoli con portata superiore a 30 q.li;
b) autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li;
c) motoveicoli o veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.
-
Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto
il canone per l’indicazione del marchi, della ragione sociale
e dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta
non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie
superiore a mezzo metro quadrato.
-
E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione
dell’avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta
degli agenti autorizzati.
Art. 15 (indice)
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.
-
Per la pubblicità effettuata per conto altrui
con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego
di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità
del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante
o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero di messaggi,
per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa
approvata dal Comune
-
Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata
non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una
tariffa pari ad un decimo di quella sopra indicata.
-
Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2
effettuata per conto proprio dall’impresa si applica il canone
in misura pari alla metà delle rispettive tariffe
-
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici
o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica
il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi
e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata
dal Comune
-
Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia
durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una
tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista
-
Per la pubblicità effettuata con striscioni
o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa
del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposiszione
di quindici giorni o frazione, è quella prevista dall’art.
13, comma 1 del presente regolamento.
- Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa
quella eseguita su specchi d’acqua limitrofi al territorio comunale,
per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.
- Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si
applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella
prevista dal comma 2.
- Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche
con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure
mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari,
è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione
od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla
misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito,
in base alla tariffa approvata dal Comune
- Per la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori
e simili, il canone dovuto per ciascun giorno o frazione è quello
stabilito nella tariffa approvata dal Comune.
- La pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori
e simili, definita in “pubblicità fonica” è
consentita esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Art. 17 (indice)
Riduzioni del canone.
1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e
sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che
non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque
realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficienza.
Art. 18 (indice)
Esenzioni dal canone.
1. Sono esenti dal canone:
a) la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti
alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca
all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi
pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle
porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti
all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro
insieme, la superficie complessiva di mezza metro quadrato per ciascuna
vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso
dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita,
relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti
la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità
che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti
la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi,
di superficie non superiore ad un quarto di mezzo metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle
facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo
qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed
alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne
delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove
si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all’interno delle
stazioni di trasporto pubblico di ogni genere inerente l’attività
esercitata dall’impresa di trasporto, nonché le tabelle
esposte all’esterno delle stazioni stesse o lungo l’itinerario
di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle
modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all’interno delle
vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli
di cui all’art. 15 del presente regolamento;
g) la pubblicità comunque effettuata in via
esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione
sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento sempre che
le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite,
non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
j) Le locandine affisse dalle associazioni locali a
carattere sportivo, ricreativo e culturale che svolgono attività
sociali senza fini di lucro.
k)
Art. 19 (indice)
Sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi.
-
Per l’omessa presentazione della dichiarazione
di cui all’art. 10 del presente regolamento si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento del canone con un minimo di
Euro 51,65 (Lire 100.000)
-
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione
amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior canone dovuto.
-
Se l’errore o l’omissione attengono ad
elementi non incidenti sulla determinazione del canone, si applica
la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,23
-
Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono ridotte
a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene l’adesione del contribuente con il pagamento del
canone e della sanzione.
-
Per l’omesso, tardivo o parziale versamento
si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento.
-
Sulle somme dovute per il canone si applicano interessi
di mora nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto,
a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili;
interessi nella stessa misura spettano al soggetto obbligato per le
somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data di
presentazione della domanda di rimborso.
Art. 20 (indice)
Sanzioni amministrative e rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi
1. L’Ufficio Tributi, in caso di
gestione in forma diretta da parte del comune, o il concessionario del
servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della
pubblicità , procedendo alla rimozione dei mezzi pubblicitari
privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità
della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del
relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità
con essi effettuata mediante contestuale processo verbale di contestazione
redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 23 del
D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite
dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993. Per l’applicazione
delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni
contenute nel capo I del titolo VI del citato D.Lgs n. 285 del 1992
Art. 21 (indice)
Funzionario responsabile del procedimento
1. Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi
è competente all’applicazione del canone, sottoscrive gli
avvisi di accertamento e di liquidazione e dispone i rimborsi.
Art. 22 (indice)
Gestione del servizio
1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione
del canone viene effettuata in forma diretta dal Comune
Art. 23 (indice)
Abolizione dell’imposta comunale sulla pubblictà
1. Dal 1° gennaio 2002 è abolita l’imposta
comunale sulla pubblicità di cui al capo I del DLgs. 15 novembre
1993, n. 507 e successive modificazioni
2. I presupposti di imposizione relativi all’imposta abolita,
riferiti a periodi antecedenti all’introduzione del presente canone,
sono regolati dai termini di decadenza indicati all’articolo 10
del D.Lgs indicato al comma 1.
Art. 24 (indice)
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
2002
TARIFFE DEL CANONE
PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
Pubblicità permanente
Mezzo pubblicitario non luminoso Su beni pubblici Su beni privati
Da mq. 1 a mq. 5,50 Euro 18,59 al mq. Euro 12,39 al mq.
Da mq. 5,51 a mq. 8,50 Euro 27,89 al mq. Euro 18,59 al mq.
Oltre i mq. 8,51 Euro 37,18 al mq. Euro 24,79 al mq.
Mezzo pubblicitario luminoso Su beni pubblici Su beni privati
Da mq. 1 a mq. 5,50 Euro 37,18 al mq. Euro 24,79 al mq.
Da mq. 5,51 a mq. 8,50 Euro 46,48 al mq. Euro 30,99 al mq.
Oltre i mq. 8,51 Euro 58,78 al mq. Euro 37,18 al mq.
Pubblicità temporanea
Mezzo pubblicitario non luminoso Su beni pubblici Su beni privati
Da mq. 1 a mq. 5,50 Euro 1,86 al mq. Euro 1,24 al mq.
Da mq. 5,51 a mq. 8,50 Euro 2,79 al mq. Euro 1,86 al mq.
Oltre i mq. 8,51 Euro 3,72 al mq. Euro 2,48 al mq.
Mezzo pubblicitario luminoso Su beni pubblici Su beni
privati
Da mq. 1 a mq. 5,50 Euro 3,72 al mq. Euro 2,48 al mq.
Da mq. 5,51 a mq. 8,50 Euro 4,65 al mq. Euro 3,10 al mq.
Oltre i mq. 8,51 Euro 5,58 al mq. Euro 3,72 al mq.
- Locandine (fino a mq. 0,70) euro 1,24
- Pubblicità con veicoli propri
automezzi con portata superiore a 30 quintali euro 85,22
automezzi con portata inferiore a 30 quintali euro 56,81
altri veicoli non compresi nei due precedenti euro 28,41
- Pubblicità effettuata con veicoli (da un
giorno ad un anno)
interna al mq. euro 12,39
esterna da 1 mq. a 5,50 mq. al mq. euro 12,39
esterna da 5,51 mq. a 8,50 mq. al mq. euro 18,59
esterna oltre 8,51 mq. al mq. euro 24,79
- Pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi e proiezioni
per conto altrui
Tariffa annua al mq. euro 49,58
Tariffa mensile (massimo 90 giorni) al mq. euro 4,96
- Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso proiezioni luminose
Tariffa giornaliera da 1 a 30 giorni euro 3,10
Tariffa giornaliera oltre i 30 giorni euro 1,55
- Pubblicità effettuata con striscioni o simili trasversali
a strade o piazze
Tariffa quindicinale per ogni mq. euro 12,39
- Pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritta,
striscioni, ecc…
Tariffa giornaliera euro 74,37
- Pubblicità effettuata con palloni frenanti e simili
Tariffa giornaliera euro 37,18
- Distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario
Tariffa giornaliera per persona euro 3,10
- Pubblicità fonica
Tariffa giornaliera per ogni soggetto pubblicizzato euro
9,30
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