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REGOLAMENTO PER L’USO DEI LOCALI

SITUATI NEL FABBRICATO DENOMINATO

“GLI ZINGARI”


Allegato alla Delibera di Consiglio comunale n° 06 del 21 marzo 2003


INDICE


Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina l’uso della sala “Gli Zingari” posta in Via Gli Zingari n. 3, nonché l’uso delle cucine e del bar posti nell’omonimo fabbricato.


Art. 2
Usi consentiti

1. L’uso dei locali di cui all’art. 1 è concesso per le seguenti finalità:
a) attività di carattere culturale, sociale e ricreativo;
b) rappresentazioni teatrali, convegni, congressi, riunioni, in occasioni di sagre e altre feste paesane ovvero intese a favorire gli incontri e l’aggregazione di gruppi che intendono svolgere le predette attività.
2. La giunta comunale può autorizzare altri usi.


Art. 3
Accesso alle manifestazioni

1. La partecipazione alle manifestazioni che si svolgono nella sala “Gli Zingari”, nel rispetto delle regole individuate dagli organizzatori, deve essere garantita a chiunque, senza distinzioni di sorta.


Art. 4

Fruitori

1. Possono ottenere in uso i locali, con le modalità previste nel presente regolamento, enti, associazioni e circoli con sede nel territorio comunale o in altri Comuni.
2. E’ concesso l’uso dei locali ad aziende o privati cittadini, aventi sede o residenza nel Comune di Serravalle a Po o in altri Comuni, purché vengano svolte attività non in contrasto con le finalità generali d’uso. Chi ottiene in uso la sala verrà di seguito definito “fruitore”.


Art. 5
Principi

1. Gli enti, le associazioni ed i circoli del Comune di Serravalle a Po ottengono l’uso dei locali in via prioritaria e a condizioni economiche più vantaggiose rispetto ad enti, associazioni e circoli di altri Comuni.
2. L’uso della cucina e del bar della sala “Gli Zingari” è concesso, su richiesta, solo ad enti, associazioni e circoli del Comune di Serravalle a Po.
3. La determinazione delle tariffe per l’uso dei locali tiene conto della possibilità di introiti da parte dei fruitori. Si considera introito la previsione del pagamento di una somma per l’ingresso o il pagamento di una somma per la consumazione di alimenti o bevande. Ai fini del presente regolamento non è considerato introito la riscossione di somme derivanti da manifestazioni per le quali sia previsto l’ingresso ad offerta libera. Parimenti non è considerato introito il ricavato di manifestazioni (compresi i giuochi tipo tombole, lotterie, pesche, ecc.) che abbiano come scopo esclusivo la beneficenza, qualora sia preventivamente definito il destinatario del ricavato.


Art. 6

Richiesta di utilizzo delle sale

1. Per ottenere l’uso dei locali deve essere inoltrata richiesta al responsabile del servizio almeno 15 giorni prima della data prevista.
2. Entro i cinque giorni successivi alla richiesta, viene comunicato al richiedente l’esito dell’istanza.
3. In caso pervengano più richieste riferite alla stessa data e nei tempi previsti dal comma 1 del presente articolo, verrà data priorità a quella che meglio rappresenta le finalità di cui all’art. 2, nel rispetto di consolidate tradizioni locali.


Art. 7
Tariffe d’uso

1. L’uso dei locali viene concesso previo versamento della tariffa d’uso comprensiva di spese di gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Le tariffe d’uso sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio. In caso di mancata approvazione, si intendono prorogate le tariffe dell’anno precedente.
3. La consegna al responsabile del servizio della ricevuta del versamento, della cauzione di cui al successivo art. 10 e di apposita dichiarazione di ammissione di responsabilità, dà diritto alla consegna delle chiavi del locale richiesto.


Art. 8
Esonero del pagamento

1. Si applica il totale esonero dal pagamento della tariffa dovuta, in caso di utilizzo dei locali da parte di enti, associazioni e circoli con sede nel territorio del Comune di Serravalle a Po per manifestazioni patrocinate dall’Ente Locale medesimo.


Art. 9
Responsabilità per l’uso delle sale

1. L’uso delle sale di cui sopra comporta la responsabilità civile e penale dei fruitori, oltre al risarcimento di ogni danno che si verificasse agli impianti ed alla struttura stessa. Tale responsabilità è estesa agli eventuali danni causati dal pubblico.


Art. 10
Cauzione

1. Il fruitore, prima della consegna delle chiavi, è tenuto a versare al comune una somma di Euro 50.00, a titolo di cauzione.
2. Tale cauzione sarà trattenuta in tutto o in parte con atto motivato del responsabile del servizio in caso di danni o ammanchi alla strutture o alle attrezzature.
3. In caso di danni di entità superiore alla cauzione versata, è prevista comunque la responsabilità del fruitore, tenuto a risarcimento di quanto danneggiato, come quantificato dal responsabile del servizio.
4. La cauzione verrà altresì trattenuta in ragione del 50%, con atto motivato, nel caso in cui i locali vengano riconsegnati in precarie condizioni igieniche, quale risarcimento per spese di pulizia.


Art. 11
Norme di comportamento

1. Unitamente alle chiavi, viene consegnato al fruitore l’inventario delle attrezzature e degli altri beni mobili in dotazione al locale che, in mancanza di osservazioni, si intende accettato.
2. Il fruitore è tenuto a riconsegnare le chiavi entro 72 ore dal termine della manifestazione e i locali utilizzati nelle condizioni igieniche in cui li ha trovati, quindi puliti, in ordine e liberi da ogni rifiuto.

Art. 12
Inadempienze

1. Inadempienze al presente regolamento o l’uso dei locali per scopi diversi da quelli espressi, comportano il diniego a successiva richiesta d’uso.

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