Art. 1
Scopi Contenuto Normativa
1. Il presente regolamento disciplina, la materia dei
procedimenti amministrativi di competenza del Comune, le modalità
di esercizio ed i casi di esclusione dal diritto di accesso alle informazioni
ed ai documenti amministrativi, la comunicazione dei dati personali.
2. La disciplina del contenuto di questo Regolamento è determinato
dalle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 07.08.1990, al D.P.R.
n. 352 del 02.07.1992, alla Legge n. 675 del 31.12.1996 e successive
modificazioni, con riferimento agli artt. 7 e 31, comma 5, della Legge
n. 142 del 1990 ed al Titolo II^ dello Statuto Comunale.
3. I procedimenti amministrativi conseguono ad iniziativa di parte o
d’ufficio e si concludono mediante l’adozione di un provvedimento
espresso.
4. Il diritto di accesso ai documenti si può esercitare mediante
richiesta di notizie concernenti i provvedimenti degli atti amministrativi,
di esibizione dei relativi documenti, nonché di estrazione di
copia anche in forma autentica.
5. L’ammissione all’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi comporta il diritto alla conoscenza delle informazioni
in essi contenute e dei documenti che vi siano richiamati, purchè
non soggetti alle esclusioni o alle limitazioni stabilite dalla legge
e dal presente regolamento.
Art. 2
Responsabile e termine del procedimento
1. Il procedimento degli atti amministrativi è
disciplinato dall’apposito documento.
Art. 3
Comunicazioni del procedimento
1. Le comunicazioni del procedimento sono disciplinate
dall’apposito regolamento
Art. 4
Soggetti ed oggetto del diritto di accesso
1. L’esercizio del diritto di accesso è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale e concreto per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, a termini dell’art.
22 della legge n. 241/1990 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 352/1992
2. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è
esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni
dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l’interesse,
sopra definito, di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica
motivazione, di essere titolare.
3. Con la definizione di “documento amministrativo” s’intende
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica
e di qualunque altra specie del contenuto di documenti, anche interni,
formati dagli organi del Comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni
o , comunque, di documenti stabilmente detenuti dall’Ente e dallo
stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa
Art. 5
Spese e imposte
1. L’esame dei documenti è gratuito.
2. Per il rilascio di copie dei documenti il richiedente è tenuto
a rimborsare le spese di riproduzione e di ricerca nelle misure stabilite.
Qaundo l’invio delle informazioni o delle copie dei documenti
è richiesta per posta, telefax od altro mezzo, sono a carico
del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l’inoltro.
3. Se per il tipo ed il formato della copia richiesta, non riproducibile
con le apparecchiature in dotazione del Comune, si deve provvedere rivolgendosi
a ditta specializzata, a carico del richiedente saranno poste tutte
le spese sostenute e documentate dal responsabile del procedimento di
cui all'art. 6. Su richiesta dell'interessato le copie possono essere
autenticate, previo assolvimento dell'imposta di bollo.
Art. 6
Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento di accesso è
il responsabile del servizio o dell'Ufficio competente a formare l'atto
o a detenerlo stabilmente, ovvero, su designazione di questi, un altro
dipendente dello stesso servizio o ufficio
2. Ove necessario per il soddisfacimento del diritto di accesso, il
responsabile del procedimento prende gli opportuni accordi con i colleghi
di altri servizi o uffici.
Art. 7
Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale
mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento,
che ne valuta la conformità al presente regolamento.
2. Il richiedente deve specificare l'interesse connesso all'oggetto
della richiesta e deve fornire gli elementi idonei ad individuare il
documento richiesto.
3. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da soggetti incaricati
per conto di Enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni o altri
organismi, deve essere dichiarata la carica ricoperta o la funzione
svolta legittimazione dell'esercizio del diritto di accesso.
4. La richiesta esaminata immediatamente senza formalità, è
accolta mediante l'esibizione del documento, l'estrazione di copia ovvero
altra modalità idonea.
5. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta,
l'interessato è invitato contestualmente a presentare istanza
formale ai sensi dell'art. 8
Art. 8
Accesso formale
1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 7, l'interessato
può sempre presentare richiesta formale, anche a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dell'apposito
modulo predisposto dall'amministrazione (vedi allegato "A")
2. Nella richiesta devono essere indicati gli elementi di cui all'art.
7, commi 2 e 3 .
3. Le richieste pervenute all'Amministrazione sono assegnate come la
normale corrispondenza.
4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il responsabile del
procedimento, entro 30 (trenta) giorni, è tenuto a darne comunicazione
al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro
mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine di quaranta giorni
di cui all'art. 9 ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta
perfezionata.
5. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 6, è tenuto
a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso formale presentata, anche
mediante fotocopia dell'istanza già protocollata.
Art. 9
Modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso
1. La visione dei provvedimenti o il rilascio delle
copie devono essere consentiti nel termine di quaranta giorni dalla
richiesta, salvo diverse intese con il richiedente e quanto previsto
dal comma 3 dell'art. 10.
2. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o dalla
persona da lui indicata, le cui generalità devono essere indicate
nella richiesta di accesso, esclusivamente presso gli uffici del responsabile
del procedimento competente, alla presenza, ove necessario, di un dipendente
incaricato.
3. Le richieste di accesso presentate non devono ostacolare il regolare
svolgimento del lavoro di ufficio. A salvaguardia dell'efficienza e
normale funzionamento degli uffici, l'accesso è effettuato dal
richiedente nei giorni e nell'orario indicati nell'apposito modulo,
di accoglimento totale o parziale della richiesta.
4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato
asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare
segni su di esse o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5. All'atto della visione è consentito prendere appunti e trascrivere
in tutto in parte i documenti in visione.
6. L'avvenuto accesso ai provvedimenti viene documentato con la sottoscrizione
da parte del richiedente di un apposito modulo, in calce all'allegato
"A", per presa visione o per ricevuta della copia.
Art. 10
Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso
1. Il rifiuto, la limitazione o il riferimento dell'accesso
devono essere motivati dal responsabile del procedimento, con riferimento
specifico alle categorie di atti e documenti di cui all'art. 11 ed eventualmente
alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere
differita.
2. Qualora vengano a cessare i presupposti oggettivi del differimento
o della limitazione dell'accesso il responsabile del procedimento lo
comunica tempestivamente all'interessato.
3. La comunicazione di cui al precedente comma è dovuta entro
il termine previsto dal quarto comma dell'art. 8, ridotto, in caso di
richiesta di accesso in pendenza di procedimento ai sensi dell'art.
10 della Legge n.241/90, al termine utile a consentire all'interessato
l'esercizio di partecipazione alla conclusione del procedimento medesimo.
4. Non può essere ammessa la contestualità di una serie
di richieste contemporanee di accesso e di rilascio di copie, o concernenti
diversi, richieste globali, generiche o pretestuose, e sia chiara la
totale assenza di un interesse diretto e concreto dell'istante.
5. Contro il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso
è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.
25, comma 4, della Legge n. 241 del 1990. E' comunque consentito, in
via preventiva e subordinata, entro dieci giorni dalla comunicazione
di cui al precedente comma, reclamo al Sindaco, che decide nei dieci
giorni successivi. In mancanza di decisioni nel termine indicato, il
reclamo si intende rigettato.
Art. 11
Casi di esclusioni
1. Sono sottratti al diritto di accesso:
a) I fascicoli personali dei dipendenti, gli atti relativi alla salute
degli stessi ed ai procedimenti penali e disciplinari, i rapporti informativi,
nonché le note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul
predetto personale;Gli elaborati e i documenti relativi a prove concorsuali,
ino alla conclusione del concorso;
b) Gli atti relativi a trattative precontrattuali, fino alla stipulazione
del contratto;
c) Omissis
d) Le relazioni e i rapporti all'autorità giudiziaria, o dalla
stessa provenienti, i pareri legali non richiamati negli atti, le note
interne d'ufficio ed i documenti relativi a rapporti di consulenza e
patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei
provvedimenti conclusivi dei procedimenti, nonché tutti gli atti
la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o concretizzare
violazione del segreto d'ufficio.
e) I documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche o giuridiche, nonché la loro situazione finanziaria,
economica e patrimoniale utilizzata ai fini dell’attività
amministrativa.
f) Le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni
sindacali e di categorie o altre associazioni, fino a quando in ordine
di essi non sia stata conclusa la necessaria istruttoria.
g) La consultazione diretta dei protocolli generali o speciali, dei
repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto
di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia
delle registrazioni effettuate negli stessi per i singoli atti.
h) I documenti che altre Amministrazioni sottraggono dall’accesso
e che il Comune detiene in quanto atti di un procedimento di propria
competenza.
2. Sono, altresì esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti,
ancorchè non espressamente previsti dal presente regolamento,
per i quali la vigente normativa ne prevede l’esclusione, ed in
particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati all’attività
giurisdizionale.
3. In ogni caso, non è consentito riprodurre, diffondere o comunque
utilizzare ai fini commerciali le informazioni ottenute mediante l’esercizio
del diritto di accesso di cui al presente regolamento.
Art. 12
Dati personali
1 Oltre ai casi di esclusione dell’accesso riferiti
a situazioni personali di cui al precedente art. 11, si applicano le
norme della Legge n. 675 del 31.12.1996, concernente la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione
dei dati personali.
2 La documentazione e la diffusione dei dati personali di soggetti pubblici
o privati sono ammesse:
a) Con il consenso espresso dell’interessato;
b) Per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l’interessato o per l’acquisizione
di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo,
ovvero per l’adempimento di un obbligo legale;
c) Qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell’incolumità
fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato
non possa prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere.
3. Inoltre, si possono fornire gli elementi dei dati personali nei casi
previsti dalle lettere a), b), c), e), h), i), l), m), n), o), p), q),
del comma 5 ter dell’art. 7 e del comma 4 dell’art. 21 della
Legge 31.12.1996 n. 675, e successive modificazioni.
4. Responsabile del trattamento dei dati personali è designato
il responsabile del servizio prevista dall’articolo 8 della precitata
legge n. 675/1996
5. Alla pubblicazione e diffusione dei dati personali, di cui ai commi
2 e 3, si applicano le disposizioni dell’art. 27 della stessa
legge n. 675/1996
Art. 13
L’accesso dei consiglieri comunali
1 I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere
dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all’espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone il
quinto comma dell’art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2 I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente copie
degli atti e dei documenti necessari esclusivamente per l’esercizio
del mandato elettivo; sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
Art. 14
Termini e modalità di accesso dei Consiglieri
1 La visione o il rilascio di copie degli atti pubblici
devono essere consentiti ai Consiglieri per gli usi connessi alla carica
nel termine di trenta giorni dalla richiesta e con le modalità
previste dal precedente art. 9. Per procedimenti amministrativi in corso
o per l’espletamento delle proprie funzioni entro un termine inferiore
a quello precedentemente stabilito, il Consigliere ha diritto alla visione
o al rilascio di copie, strettamente necessarie al mandato entro le
24 ore precedenti alla conclusione, o trattazione collegiale, del procedimento,
purchè la richiesta venga presentata in tempo adeguato alle esigenze
del responsabile del procedimento.
2 Allorquando il Consigliere comunale richieda copia di atti, all’infuori
dei casi in cui gli sia stato attribuito l’incarico relativo ad
un dato servizio, sarà tenuto a specificare sufficientemente
il motivo che determina la connessione della richiesta con gli usi della
carica a giustificazione, per sé e per il Comune, della esenzione
dalle spese di fotocopiatura.
3 Se le copie vengono richieste dal Consigliere per uso privato trovano
interamente applicate le disposizioni relative al rilascio delle copie
di atti a privati.
Art. 15
Norme estensive
1 Salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14, trovano
applicazione anche per i Consiglieri Comunali le rimanenti norme del
presente regolamento, con esclusione degli articoli 5, commi 2 e 3,
e 9, comma 1, sempre che non ricorra l’ipotesi dello specifico
incarico.
2 Le disposizioni sulle modalità di esercizio e sui casi di accesso
di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili,
alle Amministrazioni, Associazioni e Comitati portatori di interessi
pubblici e diffusi.
Art. 16
Abrogazione norme - Rinvio
1 Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni
di regolamenti comunali non compatibili con i principi e le norme contenuti
nel presente Regolamento.
2 Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento,
si applicano le norme contenute nella Legge 07.08.1990, n. 241, e del
D.P.R. 352/1992, e successive integrazioni e modificazioni, nonché
in altre norme specifiche.
Art. 17
Entrata in vigore - Pubblicità
1 Ai sensi dell’art. 79, comma 5, dello Statuto Comunale, il presente
regolamento diventa efficace ad ogni effetto, dopo intervenuta la seconda
pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio, dopo
l’avvenuta esecutività della delibera di approvazione dello
stesso.
2 Gli uffici indicano a chiunque vi abbia interesse i responsabili dell’istruttoria
e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione
a ciascun tipo di procediemtno amministrativo.
3 Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 27.06.1992, n. 352, il presente
Regolamento sarà inviato alla Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell’art. 27 della
legge 07.08.1990, n. 241, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.